COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.18 a carico di:
Sig. STANCATO Dino, Presidente della società FC Rossanese ASD; Sig. MAZZACUA Antonio, Collaboratore-Direttore
Generale FC Rossanese ASD; i Sig. TONTI Luca, Calciatore Belvedere Marittima; della violazione di cui all’art. 1, comma 1,
C.G.S. in riferimento all’art. 8, comma 6 e 11, C.G.S., nonché dell’art. 39, comma 2, del Regolamento LND, e dell’art. 94 ter
delle N.O.I.F. e, limitatamente ai primi due anche della violazione del vincolo di giustizia di cui all’art. 30 dello Statuto
Federale; la Società FC Rossanese ASD della violazione di cui all’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. per responsabilità diretta
ed oggettiva per la violazione ascritta al proprio Presidente, Dirigente e tesserato.
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
- preso atto che è pervenuta istanza di rinvio da parte del rappresentante di TONTI Luca, impedito per motivi di salute;
- preso atto della non opposizione della Procura Federale;
- rinvia a nuovo ruolo la trattazione del procedimento disciplinare in rubrica.