COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 101del 02 Febbraio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 101del 02 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 70 della Società A.S.D. AUDAX
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n° 39 del 20.01.2010 (squalifica allenatore VOCE Carlo fino al 19.02.2010).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;
RILEVA
la reclamante chiede una riduzione della squalifica negando che siano state proferite frasi irriguardose nei confronti dell’arbitro. Il
Voce si è limitato a rivolgersi all’allenatore della squadra avversaria cercando di trovare un accordo per la sospensione della gara,
per il timore che i ragazzi impegnati nella stessa (categoria giovanissimi) potessero subire conseguenze fisiche a causa della
temperatura particolarmente rigida che caratterizzava la giornata.
I fatti addebitati non possono essere posti in dubbio.
Appare, tuttavia, equo – tenuto conto delle circostanze in cui i fatti si sono verificati - rimodulare la squalifica irrogata al Voce
riducendola a tutto il 4 febbraio 2010.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta all’allenatore VOCE Carlo fino al 4 FEBBRAIO 2010;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.