COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 101del 02 Febbraio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 101del 02 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 70 della Società A.S.D. AUDAX

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato

Ufficiale n° 39 del 20.01.2010 (squalifica allenatore VOCE Carlo fino al 19.02.2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante;

RILEVA

la reclamante chiede una riduzione della squalifica negando che siano state proferite frasi irriguardose nei confronti dell’arbitro. Il

Voce si è limitato a rivolgersi all’allenatore della squadra avversaria cercando di trovare un accordo per la sospensione della gara,

per il timore che i ragazzi impegnati nella stessa (categoria giovanissimi) potessero subire conseguenze fisiche a causa della

temperatura particolarmente rigida che caratterizzava la giornata.

I fatti addebitati non possono essere posti in dubbio.

Appare, tuttavia, equo – tenuto conto delle circostanze in cui i fatti si sono verificati - rimodulare la squalifica irrogata al Voce

riducendola a tutto il 4 febbraio 2010.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta all’allenatore VOCE Carlo fino al 4 FEBBRAIO 2010;

dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

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