COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 101del 02 Febbraio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 101del 02 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 71 di TAVERNA Antonio (società San Leonardo)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato
Ufficiale n° 38 del 21.01.2010 (inibizione a svolgere ogni attività fino al 28.2.2010).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
il reclamante chiede la revoca dell’inibizione inflitta a suo carico sul presupposto che la sua individuazione come persona che ha
proferito frasi offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro è assolutamente erronea.
L’arbitro in un supplemento di rapporto, inviato alla Delegazione Provinciale di Crotone ed allegato al reclamo dal Taverna, redatto a
seguito di un “confronto” con il Direttore di gara, chiesto ed ottenuto dal reclamante stesso, dichiara che il Taverna non è la persona
che lo ha offeso e minacciato.
Per tale ragione il reclamo è da accogliere e la sanzione conseguentemente da revocare.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo revoca l’inibizione irrogata a Taverna Antonio e dispone restituirsi la tassa reclamo.
rimette gli atti, per quanto di competenza, alla Procura Arbitrale.