COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 101del 02 Febbraio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 101del 02 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 71 di TAVERNA Antonio (società San Leonardo)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato

Ufficiale n° 38 del 21.01.2010 (inibizione a svolgere ogni attività fino al 28.2.2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il reclamante chiede la revoca dell’inibizione inflitta a suo carico sul presupposto che la sua individuazione come persona che ha

proferito frasi offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro è assolutamente erronea.

L’arbitro in un supplemento di rapporto, inviato alla Delegazione Provinciale di Crotone ed allegato al reclamo dal Taverna, redatto a

seguito di un “confronto” con il Direttore di gara, chiesto ed ottenuto dal reclamante stesso, dichiara che il Taverna non è la persona

che lo ha offeso e minacciato.

Per tale ragione il reclamo è da accogliere e la sanzione conseguentemente da revocare.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo revoca l’inibizione irrogata a Taverna Antonio e dispone restituirsi la tassa reclamo.

rimette gli atti, per quanto di competenza, alla Procura Arbitrale.

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