COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 09 Febbraio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 09 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 78 della Società U.S. SAN CALOGERO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n. 98 del 28.1.2010 (Inibizione fino al 27/01/2015 a carico del dirigente BERTUCCIO Nicola)
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con riduzione della sanzione inflitta;
ritenuto che il Sig. Bertuccio Nicola ha ammesso di aver colpito l'arbitro con uno schiaffo al volto, mentre il direttore di gara ha
riferito di essere stato aggredito con pugni e schiaffi e di aver riportato lesioni al labbro superiore, come da certificato medico
dell'ospedale di Rossano con prognosi di giorni sei per trauma contusivo;
risulta in maniera, comunque, incontestabile la grave responsabilità del dirigente, dovendo qualificarsi come condotta violenta
anche un solo schiaffo al volto, tanto più se produttivo di conseguenze lesive, anche se non gravi (come nella specie);
considerato che il direttore di gara ha portato a termine la conduzione della gara;
considerato che, tuttavia, la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a
carico del sig. Bertuccio Nicola e che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione adottata in prima istanza;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione inflitta al dirigente BERTUCCIO Nicola a svolgere ogni attività ai sensi
dell'art.19 C.G.S. fino al 27 GENNAIO 2013 e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.