COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 del 17 Febbraio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 107 del 17 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

(143) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US SCALEA 1912 AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG.

FRANCESCO ROVITO (Presidente) E LA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE

SPORTIVA 2009/2010 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD

Territoriale presso il CR Calabria CU n. 74 del 10.12.2009).

la Commissione Disciplinare Nazionale,

letto il reclamo; esaminati gli atti, preso atto delle conclusioni delle parti, con il difensore della Società che ha chiesto l’accoglimento

del gravame, mentre il rappresentante della Procura Federale ne ha invocato il rigetto, osserva quanto segue. Il fatto in questione

risulta pacificamente provato per tabulas attraverso il deposito del lodo arbitrale, della comunicazione alla US Scalea 1912 ed al suo

Presidente del deposito dello stesso e dei relativi avvisi di ricevimento, della comunicazione di ritardato adempimento da parte

dell’odierna appellante. Questa, nonostante la ritualità della procedura, si è adeguata con ritardo alla decisione del Collegio Arbitrale

della L.N.D. per gli allenatori tesserati con Società dilettantistiche, invocando a giustificazione del suo comportamento il mancato

rilascio da parte del beneficiario della quietanza liberatoria. Tale condotta integra pacificamente la violazione delle norme indicate nel

deferimento, non essendo a riguardo condivisibile la tesi difensiva secondo la quale alla fattispecie in esame sarebbero applicabili

altre, e non meglio specificate, ipotesi di illecito. Il 13° comma dell’art. 94 ter delle NOIF prevede infatti che il pagamento imposto dal

lodo vada effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione e che, in caso contrario, devono applicarsi le sanzioni

previste dal CGS. Né si può accedere alla tesi difensiva in base alla quale ci si troverebbe di fronte ad un termine meramente

ordinatorio, giacché è principio generale affermato dalla normativa federale che ogni termine indicato dalle procedure disciplinari

riveste il carattere della perentorietà. Conseguentemente va condivisa la decisione della Commissione Territoriale inerente

l’affermazione della responsabilità disciplinare in capo alla US Scalea 1912. Neppure é fondato il motivo di gravame avanzato in via

subordinata e riguardante l’entità della sanzione.

La Commissione rileva in proposito che alla presente fattispecie non si applica l’art. 8, comma 15, CGS, sebbene richiamato nell’atto

di deferimento, poiché tale norma determina le sanzioni per le infrazioni commesse nel settore professionistico; trova invece

applicazione il comma 9 dello stesso articolo, che prevede la penalizzazione di uno o più punti in classifica a carico della Società

responsabile “in caso di mancato pagamento, entro 30 giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio

Arbitrale della L.N.D. per gli allenatori tesserati con Società dilettantistiche”.

La sanzione adottata dai primi Giudici, contenuta nel minimo edittale, non è pertanto suscettibile di riduzione e deve essere

confermata.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.

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