COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 del 23 Febbraio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 110 del 23 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 23 a carico di:

GIAMPIERO GENTILE, Presidente della S.S.D. Tortora; per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.

1 comma 1 C.G.S. con riferimento all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dell’art. 37 lett. Dc, del Regolamento del Settore

Tecnico, nonché con riferimento all’art. 22 bis, commi 1 e 4, delle N.O.I.F.;VINCENZO CUNSOLO, tesserato, all’epoca dei fatti,

della S.S.D. Tortora; per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., per la

violazione di cui all’art. 17 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 25 dello stesso Regolamento, e per le violazioni di

quanto disposto dall’art. 22 bis, commi 1 e 4, delle N.O.I.F;MAURIZIO DULCETTI, tesserato, all’epoca dei fatti, della S.S.D.

Tortora; per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 61 delle

NOIF:la società S.S.D. TORTORA;a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., in relazione

all’addebito contestato al Sig. Giampiero Gentile, Presidente della Società, e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi

dell’art. 4 comma 2 CGS, in virtù di quanto contestato agli altri tesserati.

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

letti gli atti del procedimento n. 152/PF 09/10, relativi all’indagine n. 77 09/10 di cui alla relazione del Collaboratore della Procura

Federale Dott. Walter Moretti, in data 12 Ottobre 2009;

premesso che il Collaboratore della Procura Federale Dott. Walter Moretti, con nota datata 25.06.2009 inviata al Sig. Procuratore

Federale, informava che nell’ambito dell’attività di indagine svolta per altro procedimento, aveva preso visione e acquisito le distinte

di undici gare disputate dalla S.S.D. Tortora nel campionato “Giovanissimi Provinciali” nel periodo 6.12.2008 – 14.03.2009 nelle quali

tutte figuravano indicati sia Vincenzo Cunsolo, con la qualifica di “allenatore”, sia Maurizio Dulcetti quale “dirigente accompagnatore

ufficiale” della squadra;

- aggiungeva il Dott. Moretti che, per quanto a sua conoscenza, Vincenzo Cunsolo non risultava avere la qualifica di allenatore e, per

di più, risultava colpito da DASPO sino al Febbraio 2009;

considerato che nelle undici distinte delle gare disputate dalla S.S.D. Tortora nel campionato “Giovanissimi Provinciali” nel periodo

6.12.2008 – 14.03.2009 risulta effettivamente indicato quale allenatore il Sig. Vincenzo Cunsolo e quale dirigente accompagnatore

Maurizio Dulcetti, entrambi quali tesserati F.I.G.C. con tessera n. 31971 che, da successivi accertamenti della Procura Federale, è

risultata essere una “tessera impersonale” rilasciata alla S.S.D. Tortora il 28.11.2008;

- da accertamenti eseguiti presso il Settore Tecnico F.I.G.C. è risultato che Vincenzo Cunsolo, nato a Maratea (PZ) il 24.12.1968,

non risulta iscritto come allenatore nei ruoli del citato Settore;

- veniva altresì acquisito agli atti copia del provvedimento prescrittivo del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni

sportive (DASPO) pronunciato dal Tribunale Ordinario di Paola in sede Penale, il 27.02.2007 nei confronti di Vincenzo Consolo con il

quale si faceva divieto allo stesso di “accedere ai luoghi dove si svolgono – su tutto il territorio nazionale – incontri di calcio della

squadra U.S. di Praia a Mare per la durata di anni 2”;

rilevato che Vincenzo Cunsolo, sentito dalla Procura Federale il 18.9.09, ha dichiarato di essere ancora tesserato con la S.S.D.

Tortora quale allenatore giovanile e ha altresì ammesso di aver ricoperto tale incarico anche nel corso del campionato 2008/09 in

tutte le gare di cui alle distinte acquisite agli atti e cioè fino a due giornate dal termine della stagione allorquando ebbe a dimettersi;

ha altresì ammesso di non aver mai frequentato alcun corso da allenatore rammentando di essere stato assoggettato al DASPO,

limitatamente alle gare del Praia a Mare, per aver lanciato dagli spalti, durante una gara della suddetta società, un tavolino e una

pietra all’indirizzo di un Assistente Arbitrale, senza peraltro colpirlo;

- dalla lettura del provvedimento DASPO adottato nei confronti del Cunsolo Vincenzo dal Tribunale Ordinario di Paola in sede

Penale il 27.02.2007 risulta che il predetto fu tratto in arresto in flagranza in data 24.02.2007 allorquando, durante la disputa della

gara Praia a Mare – Rosario, “ … lanciava un sasso di grosse dimensioni all’interno del campo di gioco ed all’indirizzo di un

guardalinee, scagliava un tavolino di plastica all’interno del campo stesso e, scavalcando la recinzione interna dello stadio, invadeva

i confini del campo di calcio, determinando in tal modo l’interruzione della manifestazione sportiva …”;- al di là dell’opportunità di affidare la conduzione tecnica di una squadra del settore giovanile a soggetto autore di comportamenti

come sopra evidenziati, il Consolo non poteva assumere la carica di dirigente di un’associazione sportiva, così come risultante dalla

“tessera impersonale” n.31971, in virtù di quanto disposto in tal senso dall’art. 22 bis, comma 1 delle N.O.I.F. o, se già tesserato,

doveva essere sospeso da tale carica ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;

- il Sig. Giampiero Gentile, Presidente della S.S.D. Tortora, sentito dalla Procura Federale il 18.9.09, ha dichiarato di non essere a

conoscenza né del tesseramento del Cunsolo né del provvedimento cui era sottoposto aggiungendo che il suo nominativo era stato

comunque cancellato dalla “tessera impersonale” e che quindi lo stesso non poteva “rappresentare la Società durante gare ufficiali

della F.I.G.C.”;

- appare di tutta evidenza che la cancellazione del nominativo del Cunsolo dalla “tessera impersonale” n.31971, rilasciata alla S.S.D.

Tortora il 28.11.2008, è di certo avvenuta dopo la disputa della gara del 14.03.09, ultima ove appare sulla distinta il suo nominativo

in qualità di allenatore, poiché, altrimenti, li Direttore di Gara non avrebbe potuto consentire la presenza del nominativo sulla distinta

stessa e l’accesso al terreno di giuoco.

Osservato che:

- nella condotta del Gentile, Presidente della S.S.D. Tortora, debbono ravvisarsi aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare per la

chiara violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all’art. 23, comma 1, delle

N.O.I.F. e dell’art. 37 lett. Dc, del Regolamento del Settore Tecnico, per essersi avvalso, per la conduzione tecnica della squadra

partecipante al Campionato ““Giovanissimi Provinciali” del C.R. Calabria nella stagione sportiva 2008/09, di allenatore non iscritto nei

ruoli del Settore Tecnico, nonché con riferimento all’art. 22 bis, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. per aver consentito che il Sig. Vincenzo

Cunsolo, con la sua iscrizione sulla “tessera impersonale” n.31971, assumesse la carica di dirigente della S.S.D. Tortora e/o

permanesse nella suddetta carica in dispregio dalle norme citate;

- nella condotta del Cunsolo, tesserato della S.S.D. Tortora all’epoca dei fatti, debbono ravvisarsi aspetti rilevanti sotto il profilo

disciplinare per la chiara violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. sia per aver svolto la

funzione di allenatore della squadra partecipante al Campionato “Giovanissimi Provinciali” del C.R. Calabria nella stagione sportiva

2008/09 per la S.S.D. Tortora, senza essere iscritto all’Albo dei Tecnici di cui all’art. 17 del Regolamento del Settore Tecnico e senza

essere in possesso dei requisiti per l’abilitazione alla conduzione tecnica di cui all’art. 25 dello stesso Regolamento, sia per aver

assunto, con l’iscrizione sulla “tessera impersonale” n.31971, la carica di dirigente della S.S.D. Tortora e/o per aver mantenuto la

suddetta carica in violazione di quanto disposto dall’art. 22 bis, commi 1 e 4, delle N.O.I.F.;

- nella condotta del Sig. Maurizio Dulcetti, tesserato della S.S.D. Tortora all’epoca dei fatti, debbono ravvisarsi aspetti rilevanti sotto il

profilo disciplinare per la chiara violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione

all’art. 61 delle NOIF per aver, nella qualità di “dirigente accompagnatore ufficiale”, sottoscritto le undici distinte, certificando

falsamente la regolarità della qualifica e della posizione dei soggetti indicati;

- della condotta riportata la S.S.D. Tortora debba rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma

1 e 2 del C.G.S., per quanto ascritto al suo Presidente ed ai suoi tesserati.

Visto l’art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Avv. Giammaria Camici;

HA DEFERITO

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 26 novembre 2009, prot. nr.2965/152 pf 09 10/MS/v:

GIAMPIERO GENTILE, Presidente della S.S.D. Tortora;

VINCENZO CUNSOLO, tesserato, all’epoca dei fatti, della S.S.D. Tortora;

MAURIZIO DULCETTI, tesserato, all’epoca dei fatti, della S.S.D. Tortora;

la società S.S.D. TORTORA;

per rispondere:

- il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all’art. 23, comma

1, delle N.O.I.F. e dell’art. 37 lett. Dc, del Regolamento del Settore Tecnico, per essersi avvalso, per la conduzione tecnica della

squadra partecipante al Campionato ““Giovanissimi Provinciali” del C.R. Calabria nella stagione sportiva 2008/09, di allenatore non

iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, nonché con riferimento all’art. 22 bis, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. per aver consentito che il Sig.

Vincenzo Cunsolo, con la sua iscrizione sulla “tessera impersonale” n.31971, assumesse la carica di dirigente della S.S.D. Tortora

e/o permanesse nella suddetta carica in dispregio dalle norme citate;

- il secondo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. sia per aver svolto la funzione

di allenatore della squadra partecipante al Campionato “Giovanissimi Provinciali” del C.R. Calabria nella stagione sportiva 2008/09

per la S.S.D. Tortora, senza essere iscritto all’Albo dei Tecnici di cui all’art. 17 del Regolamento del Settore Tecnico e senza essere

in possesso dei requisiti per l’abilitazione alla conduzione tecnica di cui all’art. 25 dello stesso Regolamento, sia per aver assunto,

con l’iscrizione sulla “tessera impersonale” n.31971, la carica di dirigente della S.S.D. Tortora e/o per aver mantenuto la suddetta

carica in violazione di quanto disposto dall’art. 22 bis, commi 1 e 4, delle N.O.I.F.;

- il terzo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 61 delle NOIF

per aver, nella qualità di “dirigente accompagnatore ufficiale”, sottoscritto le undici distinte (all. 17/7-17), certificando falsamente la

regolarità della qualifica e della posizione dei soggetti indicati;

- la quarta a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., in relazione all’addebito contestato al Sig.

Giampiero Gentile, Presidente della Società, e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., in virtù di

quanto contestato agli altri tesserati.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 22 febbraio 2010 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale: il Sostituto Procuratore Federale Avv.

Gianfranco Marcello, nonché il sig. Giampiero Gentile, Presidente della società deferita.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

Anni 1 di inibizione per GIAMPIERO GENTILE, Presidente della S.S.D. Tortora;

Anni 2 di inibizione per VINCENZO CUNSOLO, tesserato, all’epoca dei fatti, della S.S.D. Tortora;

Mesi 18 di inibizione per MAURIZIO DULCETTI, tesserato, all’epoca dei fatti, della S.S.D. Tortora;

Per la società S.S.D. TORTORA ammenda di € 2000,00.

LE RICHIESTE DELLA DIFESA

Il Presidente Gentile, nella sua qualità di Presidente della S.S.D. Tortora, ha inviato memoria difensiva, allegata agli atti, il cui

contenuto ha ribadito in dibattimento, rappresentando che:

− non vi è alcuna prova che la cancellazione del nominativo del Cunsolo dalla “tessera impersonale” n° 31971 rilasciata alla S.S.D.

Tortora il 28.11.2008 “è di certo avvenuta dopo la disputa della gara del 14.03.09, ultima ove appare sulla distinta il suo

nominativo in qualità di allenatore, poiché, altrimenti, li Direttore di Gara non avrebbe potuto consentire la presenza del

nominativo sulla distinta stessa e l’accesso al terreno di giuoco”;

− il Cunsolo non era dirigente del Tortora poiché la cancellazione dalla tessera impersonale era antecedente alla disputa delle

gare per cui la sua presenza alle gare stesse è da considerarsi assolutamente arbitraria.

Ne conseguirebbe il venir meno delle responsabilità imputate alla Società e ad al suo Presidente Gentile.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti, acclarati da oggettive prove documentali, addebitabili ai

deferiti, integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

P.Q.M.

La Commissione Territoriale Disciplinare irroga:

per il Sig. Giampiero GENTILE, Presidente della S.S.D. Tortora, mesi OTTO (8) di inibizione;

per il Sig. Vincenzo CUNSOLO, tesserato, all’epoca dei fatti, della S.S.D. Tortora anni DUE (2) di inibizione;

per il Sig. Maurizio DULCETTI, tesserato, all’epoca dei fatti, della S.S.D. Tortora Mesi DICIOTTO (18) di inibizione;

per la società S.S.D. TORTORA l’ ammenda di € 1500,00 (millecinquecento/00).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it