COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 05 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale N

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 39 del 05 Novembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

N. 05. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI CALCIATORI DE LUCA TOMMASO E PASCUCCIO MASSIMO –

GARA GROTTA SOCCER / REAL AIROLA DEL 18.10.2009 – 1^ CAT.

La C.D.T., esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo, dispone – per un’inderogabile motivazione di naturale

temporale, che comporta l’esigenza di decidere, senza possibilità di rinvio – lo stralcio relativo

all’impugnazione della sanzione a carico del calciatore Pascuccio Massimo, inflitta dal Giudice Sportivo

territoriale, in prime cure. Questa C.D.T. ritiene che, dall’esame degli atti ufficiali, emerga con chiarezza la

gravità del comportamento tenuto dal predetto calciatore, tra l’altro vice capitano, all’atto dell’episodio in

argomento con funzioni di capitano (in quanto quest’ultimo era stato espulso dal campo). La circostanza

aggiuntiva della qualifica di capitano si appalesa motivo per indurre a giudicare la sanzione della squalifica

per tre gare, inflittagli dal G.S.T., come congrua ed adeguata. Quanto alla squalifica inflitta al calciatore De

Luca Tommaso, si dispone il rinvio della decisione alla riunione del 9 novembre 2009, per la quale si

determina la convocazione del direttore di gara, per la relativa audizione. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dal calciatore Pascuccio Massimo; rinvia la decisione, in ordine al

reclamo proposto dal calciatore De Luca Tommaso, alla riunione del 9 novembre 2009, per la quale

determina la convocazione del direttore di gara; dispone incamerarsi la tassa reclamo, nella misura

ridotta di euro 65,00, a carico della società Grotta Soccer, per conto del calciatore Pascuccio

Massimo, autorizzato, nel reclamo medesimo, dal Presidente della società.

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