COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 12 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale N. 07

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 41 del 12 Novembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

N. 07. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CICCIANO – GARA ATLETICO NOCERA / CICCIANO

DELL’11.10.2009 – PROMOZIONE

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero,

per quanto riguarda l’ammenda, essa deve essere confermata in toto, in quanto il supplemento di rapporto,

redatto dall’assistente dell’arbitro, va ritenuto adeguatamente circostanziato in ordine alla dinamica dei fatti

accaduti ed alla relativa responsabilità oggettiva della società, rilevata anche l’individuazione del

responsabile, sostenitore della società reclamante. Con riguardo, invece, alla squalifica dell’allenatore, sig.

Formicola Giovanni, la sanzione va ritenuta eccessiva, rispetto a quanto previsto dalla norma di riferimento:

art. 19, comma 4, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Cicciano, di ridurre la sanzione della

squalifica, a carico dell’allenatore, sig. Formicola Giovanni, al 25.11.2009; conferma nel resto; nulla

dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it