COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 12 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale N. 08
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 41 del 12 Novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
N. 08. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN PIO MONDRAGONE CALCIO – GARA E. ZUPO TEANO /
SAN PIO MONDRAGONE CALCIO DEL 26.09.2009 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Per
quanto riguarda l’ammenda, pur nella valutazione dell’effettiva gravità dell’episodio, appare conforme ad
equità la sua riduzione ad euro 300,00, sia in ragione della rapida soluzione dell’episodio negativo, che ha
configurato il fondamento della determinazione del Giudice di prime cure, sia in considerazione della
circostanza che uno degli ufficiali di gara ha precisato che anche un dirigente della società San Pio
Mondragone era intervenuto positivamente, al fine della richiamata, rapida soluzione della vicenda. Quanto,
poi, alla squalifica a carico del massaggiatore, sig. Antonio Santonastaso, appare meritevole di
accoglimento la richiesta di riduzione, presentata dalla società reclamante, in quanto effettivamente
l’espressione “si voleva scagliare contro di me” si appalesa generica, in ogni caso non idonea alla
determinazione di una sanzione, come commisurata in primo grado di giudizio. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società San Pio Mondragone Calcio, di ridurre,
come segue, le impugnate sanzioni: al 15.12.2009 la squalifica a carico del massaggiatore, sig.
Santonastaso Antonio; ad euro 300,00 l’ammenda a carico della società; nulla dispone in ordine alla
tassa reclamo, non versata.