COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 12 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale N. 09
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 41 del 12 Novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
N. 09. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL TRENTINARA – GARA REAL TRENTINARA / CASTEL SAN
LORENZO DEL 18.10.2009 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero,
dall’istruttoria espletata e preso atto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva, nella fattispecie l’art. 19,
comma 4, lettera a), emergono i presupposti per una riduzione parziale della squalifica a carico del
calciatore, sig. Carione Rosario. Deve invero sottolinearsi, al riguardo, che il gesto del calciatore deve
ridimensionarsi ad un atteggiamento gravemente irriguardoso, potendosi in ogni caso escludere
l’intendimento violento. Questa C.D.T. ritiene, pertanto, di ridurre a cinque giornate di squalifica la sanzione
a carico del menzionato calciatore. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Real Trentinara, di ridurre a cinque
giornate di gara la sanzione della squalifica, a carico del calciatore, sig. Carione Rosario; nulla
dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.