COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 17 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 22. D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 55 del 17 Dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
22. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LU.PE POMPEI – GARA LU.PE POMPEI / SALA CONSILINA DEL
28.11.2009 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Invero, dall’istruttoria espletata, sulla
base delle norme del Codice di Giustizia Sportiva, non emergono elementi tali da poter determinare la
riduzione della squalifica, inflitta in prime cure al calciatore Correale Ciro, né ai fini della riduzione
dell’ammenda inflitta a carico della reclamante. Questa C.D.T. giudica, invero, che le sanzioni, così come
inflitte, appaiono congrue ed adeguate, rispetto ai fatti rispettivamente addebitati al calciatore ed alla
società. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società
LU.PE Pompei.