COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 26. D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 Dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
26. DELIBERA C.D.T. – GOLDEN CAIAZZO PIANA – GARA VIRTUS CARANO / GOLDEN CAIAZZO
PIANA DEL 5.12.2009 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, dispone – per un’inderogabile motivazione di natura
temporale, che determina l’esigenza di decidere, senza possibilità di rinvio – lo stralcio relativo
all’impugnazione relativa alla squalifica del calciatore Biasucci Giovanni Pietro, inflitta dal Giudice Sportivo
Territoriale in prime cure. Questa C.D.T. ritiene che, dall’esame degli atti, emerga l’effettività delle ingiurie e
delle minacce, nonché la gravità del comportamento tenuto dal predetto calciatore, a maggior ragione in
considerazione della sua qualifica di capitano. La circostanza aggiuntiva della richiamata qualifica si
appalesa motivo per indurre a giudicare la sanzione della squalifica a tre gare, inflittagli dal G.S.T., come
congrua ed adeguata. Per quanto attiene all’altra doglianza del reclamo, questa Commissione ritiene di
dover ascoltare la società reclamante ed il direttore di gara disponendo, per tale argomento, la
convocazione della società medesima – mediante la pubblicazione di questa delibera, senza necessità di
ulteriore avviso – per la seduta dell’11.01.2010, alla quale si rinvia. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società reclamante nella parte riguardante la squalifica del
calciatore Biasucci Giovanni Pietro; di rinviare alla seduta dell’11.01.2010 la decisione sull’altro
aspetto, relativo alla squalifica al calciatore Ventriglia Lorenzo, previa la cennata audizione
dell’arbitro e della società reclamante; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto
della società Golden Caiazzo Piana.