COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 27. D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 Dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
27. DELIBERA C.D.T. – RINASCITA FUORNI – GARA RINASCITA FUORNI / 3M OLIMPICA DEL
13.12.2009 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva quanto segue: a) relativamente alla parte del reclamo
inerente l’obbligo di disputa, a porte chiuse, della prossima gara interna, esso è inammissibile, in quanto, ai
sensi dell’art. 45, comma 3, lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva, non è impugnabile la squalifica del
campo di giuoco per una giornata di gara e, parimenti, non lo è la sanzione dell’obbligo di disputare una
giornata di gara a porte chiuse; b) relativamente all’altra doglianza del reclamo (sanzione pecuniaria a
carico della società), questa Commissione ritiene di dover ascoltare il direttore di gara disponendo, per tale
argomento, la convocazione dello stesso, per la decisione alla seduta dell’11.01.2010. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società reclamante nella parte riguardante la
disputa, a porte chiuse, della prossima gara interna; di rinviare alla seduta dell’11.01.2010 l’altro
aspetto relativo alla sanzione pecuniaria a carico della società, previa audizione dell’arbitro e della
medesima società reclamante; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della
società Rinascita Fuorni.