COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 27. D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 Dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

27. DELIBERA C.D.T. – RINASCITA FUORNI – GARA RINASCITA FUORNI / 3M OLIMPICA DEL

13.12.2009 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva quanto segue: a) relativamente alla parte del reclamo

inerente l’obbligo di disputa, a porte chiuse, della prossima gara interna, esso è inammissibile, in quanto, ai

sensi dell’art. 45, comma 3, lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva, non è impugnabile la squalifica del

campo di giuoco per una giornata di gara e, parimenti, non lo è la sanzione dell’obbligo di disputare una

giornata di gara a porte chiuse; b) relativamente all’altra doglianza del reclamo (sanzione pecuniaria a

carico della società), questa Commissione ritiene di dover ascoltare il direttore di gara disponendo, per tale

argomento, la convocazione dello stesso, per la decisione alla seduta dell’11.01.2010. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società reclamante nella parte riguardante la

disputa, a porte chiuse, della prossima gara interna; di rinviare alla seduta dell’11.01.2010 l’altro

aspetto relativo alla sanzione pecuniaria a carico della società, previa audizione dell’arbitro e della

medesima società reclamante; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della

società Rinascita Fuorni.

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