COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 28. D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 Dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
28. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. LA MENNOLA – GARA ARSENAL / POL. LA MENNOLA DEL
6.12.2009 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, il
calciatore Pecoraro Francesco non ha colpito il calciatore avversario, in quanto, come si rileva dal referto di
gara, è stato impegnato soprattutto a difendersi dai calciatori avversari, che lo strattonavano, pur avendo
egli, tuttavia, tentato di colpire con uno schiaffo un calciatore avversario, che l’aveva aggredito. È doveroso
sottolineare che lo stesso arbitro, nel suo referto, ha dichiarato espressamente che, in occasione
dell’aggressione ai suoi danni, da parte di alcuni tesserati della società antagonista, è intervenuto in suo
soccorso, limitandogli i danni subiti, per l’appunto il calciatore in esame: una condotta che, per questo
aspetto, deve essere giudicata esemplare e che non può non essere tenuta un considerazione, nella
valutazione globale della vicenda. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Pol. La Mennola, di ridurre la
squalifica, a carico del calciatore Pecoraro Francesco, a due giornate di gara; nulla dispone in
ordine alla tassa reclamo, non versata.