COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 28. D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 Dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

28. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. LA MENNOLA – GARA ARSENAL / POL. LA MENNOLA DEL

6.12.2009 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, il

calciatore Pecoraro Francesco non ha colpito il calciatore avversario, in quanto, come si rileva dal referto di

gara, è stato impegnato soprattutto a difendersi dai calciatori avversari, che lo strattonavano, pur avendo

egli, tuttavia, tentato di colpire con uno schiaffo un calciatore avversario, che l’aveva aggredito. È doveroso

sottolineare che lo stesso arbitro, nel suo referto, ha dichiarato espressamente che, in occasione

dell’aggressione ai suoi danni, da parte di alcuni tesserati della società antagonista, è intervenuto in suo

soccorso, limitandogli i danni subiti, per l’appunto il calciatore in esame: una condotta che, per questo

aspetto, deve essere giudicata esemplare e che non può non essere tenuta un considerazione, nella

valutazione globale della vicenda. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Pol. La Mennola, di ridurre la

squalifica, a carico del calciatore Pecoraro Francesco, a due giornate di gara; nulla dispone in

ordine alla tassa reclamo, non versata.

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