COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 29. D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 Dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

29. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MIRABELLA ECLANO – GARA MIRABELLA ECLANO / D.

AMERICO CANONICO DEL 16.11.2009 – ATT. MISTA

La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva formalizzato

rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, visti gli atti ufficiali, rileva la parziale

fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalle dichiarazioni rese dall’arbitro in sede di audizione si è

avuta, da un lato, la conferma che il calciatore Cappuccio Paolo sia effettivamente stato protagonista

negativo di quanto da lui imputatogli, dall’altro si rileva, in modo chiaro e diretto, che il suo comportamento,

immediatamente successivo all’episodio, sia stato, obiettivamente, positivo. La precisazione del direttore di

gara, in sede di audizione, parzialmente modificativa di quanto specificato nel referto, determina la

riduzione della sanzione al 25.01.2010. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Mirabella Eclano, di ridurre al

25.01.2010 la squalifica a carico del calciatore Cappuccio Paolo; nulla dispone in ordine alla tassa

reclamo, non versata.

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