COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 29. D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 Dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
29. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MIRABELLA ECLANO – GARA MIRABELLA ECLANO / D.
AMERICO CANONICO DEL 16.11.2009 – ATT. MISTA
La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva formalizzato
rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, visti gli atti ufficiali, rileva la parziale
fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalle dichiarazioni rese dall’arbitro in sede di audizione si è
avuta, da un lato, la conferma che il calciatore Cappuccio Paolo sia effettivamente stato protagonista
negativo di quanto da lui imputatogli, dall’altro si rileva, in modo chiaro e diretto, che il suo comportamento,
immediatamente successivo all’episodio, sia stato, obiettivamente, positivo. La precisazione del direttore di
gara, in sede di audizione, parzialmente modificativa di quanto specificato nel referto, determina la
riduzione della sanzione al 25.01.2010. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Mirabella Eclano, di ridurre al
25.01.2010 la squalifica a carico del calciatore Cappuccio Paolo; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.