COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 31. D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 Dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

31. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI SOCIETÀ VALLESACCARDA ED ARTEMISIUM – GARA

VALLESACCARDA / ARTEMISIUM DEL 29.11.2009 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE

AVELLINO

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letti i reclami, preliminarmente disposta la loro riunione, per connessione

oggettiva, rileva l’infondatezza dei due atti d’impugnazione. Deve preliminarmente essere sottolineato che

dalla lettura del referto di gara si evince una rilevante superficialità, da parte del direttore di gara, nella

redazione del suo referto ufficiale. Invero, il calciatore della società Artemisium, Danza Gaetano, usciva dal

terreno di giuoco al 16’ del primo tempo, sostituito dal calciatore n. 14, Fredella Carmelo: di conseguenza,

appare verosimile la doglianza della società di appartenenza, relativa alla circostanza che lo stesso

calciatore non potesse essere espulso dal terreno di gioco al 20’ del secondo tempo, per aver litigato con il

calciatore n. 5, Pagliarulo Vito Santo, della società Vallesaccarda. Deve dunque escludersi, per assoluta

evidenza logica, che risulta documentalmente (sulla base del rapporto ufficiale arbitrale, sia pure

obiettivamente lacunoso e confusionario, ma chiaro per questo specifico aspetto) che il calciatore Danza

Gaetano non possa essere stato protagonista del litigio con il tesserato antagonista. Quanto al calciatore

Pagliarulo Vito Santo, questa C.D.T. non è legittimata a giudicare non corrispondente al vero l’annotazione,

di cui al referto arbitrale, relativa al calciatore medesimo, sia perché non sussiste, nel referto del direttore di

gara, in ordine al Pagliarulo Vito Santo, la stessa, palese contraddittorietà (che lo inficia irrimediabilmente,

annullandone, sul punto, ogni credibilità), che concerne il calciatore Danza Gaetano, sia perché le stesse

due reclamanti espongono, sulla posizione soggettiva del calciatore più volte nominato, versioni non

coincidenti. Questa C.D.T. ritiene, pertanto, alla luce dei fatti: a) di annullare la squalifica a carico del

calciatore Danza Gaetano (Artemisium); b) di non poter assumere analoga decisione, in relazione al

calciatore Pagliarulo Vito Santo (Vallesaccarda), a carico del quale appare ineludibile la conferma della

sanzione disciplinare; c) di rimettere gli atti al Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione

Provinciale di Avellino, al fine dell’individuazione, sentito il direttore di gara, del calciatore responsabile del

comportamento, da lui addebitato al calciatore Danza Gaetano; d) quanto alla sanzione pecuniaria a carico

di entrambe le società, le gravi imputazioni, di cui al rapporto arbitrale, non consentono a questa C.D.T. una

sua riduzione, pur richiesta da entrambe le reclamanti. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Artemisium, di annullare la squalifica,

a carico del calciatore Danza Gaetano; di respingere il reclamo prodotto dalla società

Vallesaccarda; di confermare l’ammenda, a carico di entrambe le società; di rimettere gli atti al

Giudice Sportivo Territoriale, presso la Delegazione Provinciale di Avellino, per quanto enunciato

nella parte motiva; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo della società Artemisium, non versata;

dispone l’addebito della tassa reclamo, a carico della società Vallesaccarda.

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