COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 31. D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 Dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
31. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI SOCIETÀ VALLESACCARDA ED ARTEMISIUM – GARA
VALLESACCARDA / ARTEMISIUM DEL 29.11.2009 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE
AVELLINO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letti i reclami, preliminarmente disposta la loro riunione, per connessione
oggettiva, rileva l’infondatezza dei due atti d’impugnazione. Deve preliminarmente essere sottolineato che
dalla lettura del referto di gara si evince una rilevante superficialità, da parte del direttore di gara, nella
redazione del suo referto ufficiale. Invero, il calciatore della società Artemisium, Danza Gaetano, usciva dal
terreno di giuoco al 16’ del primo tempo, sostituito dal calciatore n. 14, Fredella Carmelo: di conseguenza,
appare verosimile la doglianza della società di appartenenza, relativa alla circostanza che lo stesso
calciatore non potesse essere espulso dal terreno di gioco al 20’ del secondo tempo, per aver litigato con il
calciatore n. 5, Pagliarulo Vito Santo, della società Vallesaccarda. Deve dunque escludersi, per assoluta
evidenza logica, che risulta documentalmente (sulla base del rapporto ufficiale arbitrale, sia pure
obiettivamente lacunoso e confusionario, ma chiaro per questo specifico aspetto) che il calciatore Danza
Gaetano non possa essere stato protagonista del litigio con il tesserato antagonista. Quanto al calciatore
Pagliarulo Vito Santo, questa C.D.T. non è legittimata a giudicare non corrispondente al vero l’annotazione,
di cui al referto arbitrale, relativa al calciatore medesimo, sia perché non sussiste, nel referto del direttore di
gara, in ordine al Pagliarulo Vito Santo, la stessa, palese contraddittorietà (che lo inficia irrimediabilmente,
annullandone, sul punto, ogni credibilità), che concerne il calciatore Danza Gaetano, sia perché le stesse
due reclamanti espongono, sulla posizione soggettiva del calciatore più volte nominato, versioni non
coincidenti. Questa C.D.T. ritiene, pertanto, alla luce dei fatti: a) di annullare la squalifica a carico del
calciatore Danza Gaetano (Artemisium); b) di non poter assumere analoga decisione, in relazione al
calciatore Pagliarulo Vito Santo (Vallesaccarda), a carico del quale appare ineludibile la conferma della
sanzione disciplinare; c) di rimettere gli atti al Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione
Provinciale di Avellino, al fine dell’individuazione, sentito il direttore di gara, del calciatore responsabile del
comportamento, da lui addebitato al calciatore Danza Gaetano; d) quanto alla sanzione pecuniaria a carico
di entrambe le società, le gravi imputazioni, di cui al rapporto arbitrale, non consentono a questa C.D.T. una
sua riduzione, pur richiesta da entrambe le reclamanti. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Artemisium, di annullare la squalifica,
a carico del calciatore Danza Gaetano; di respingere il reclamo prodotto dalla società
Vallesaccarda; di confermare l’ammenda, a carico di entrambe le società; di rimettere gli atti al
Giudice Sportivo Territoriale, presso la Delegazione Provinciale di Avellino, per quanto enunciato
nella parte motiva; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo della società Artemisium, non versata;
dispone l’addebito della tassa reclamo, a carico della società Vallesaccarda.