COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 32. D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 Dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
32. DELIBERA C.D.T. – CAPO PALINURO – GARA SPORTING CLUB CELLE BULGHERIA / CAPO
PALINURO DEL 29.11.2009 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; vista la probante documentazione ad esso allegata, rileva
quanto segue: relativamente alla parte del reclamo (articolato in modo puntuale e particolarmente
circostanziato), inerente l’obbligo di disputa, a porte chiuse, di due gare ufficiali, l’atto di impugnazione non
può trovare accoglimento, per due motivi obiettivamente insuperabili, sotto il profilo della giustizia sportiva. Il
primo è relativo alla circostanza che, com’è ben noto, il referto arbitrale configura fonte privilegiata di prova;
il secondo deve individuarsi nel fatto che soltanto una documentazione inoppugnabile può consentire agli
Organi di Giustizia Sportiva di revocare in dubbio un documento ufficiale di gara, quale per l’appunto il
referto dell’arbitro. Orbene, la cennata documentazione, allegata dalla società Capo Palinuro al pregevole
reclamo, non consente di accertare una delle imputazioni, obiettivamente più rilevanti, desumibili a carico
della società medesima, sulla base del rapporto arbitrale: ovvero, quella degli episodi che l’arbitro indica
come verificatisi negli spogliatoi. Relativamente alle altre due doglianze del reclamo (sanzione pecuniaria e
perdita della gara a carico della società reclamante), questa Commissione ritiene di dover disporre la
convocazione del direttore di gara per la riunione dell’11.01.2010, nonché l’audizione del presidente della
società medesima, ritualmente richiesta nell’atto d’impugnazione. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società reclamante nella parte riguardante l’obbligo di disputa,
a porte chiuse, di due gare interne; di rinviare alla seduta dell’11.01.2010 gli altri due aspetti del
reclamo, in ordine alla sanzione pecuniaria ed alla punizione sportiva della perdita della gara, a
carico della società Capo Palinuro; nulla dispone, all’atto, per quanto concerne la tassa reclamo,
non versata.