COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 29 Ottobre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale N. 04.

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 36 del 29 Ottobre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

N. 04. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ISOLA DI PROCIDA – GARA ISOLA DI PROCIDA / SAN PIO MONDRAGONE DEL 10.10.2009 – PROMOZIONE

La C.D.T., letto il reclamo; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Deve

premettersi che il calciatore Bottone Marco, espulso dal campo, su segnalazione del secondo assistente ufficiale dell’arbitro, per aver assunto nei confronti dell’indicato ufficiale di gara un atteggiamento ingiurioso e minaccioso, dettagliatamente descritto nel relativo rapporto, ha aggravato la propria posizione soggettiva dopo l’espulsione dal terreno di gioco, indirizzando all’assistente stesso una frase di assoluta gravità. Nel suo atto d’impugnazione, peraltro, la società Isola di Procida, nel motivare l’episodio con un’attenta ed apprezzabile ricostruzione sotto il profilo psicologico, ha correttamente puntualizzato gli aspetti salienti della vicenda. Nel merito, questa C.D.T. giudica che la relativa disamina debba necessariamente fare riferimento a due circostanze: la prima (che ha determinato l’espulsione dal campo), dalla quale circostanza non può prescindersi; la seconda, ancor più grave e, soprattutto, idonea ad incidere in misura rilevante sulla

quantificazione della corrispondente sanzione, che si appalesa determinata con equilibrio e conformità all’effettiva gravità del comportamento del calciatore, per il quale è stato proposto ricorso. Deve, dunque, rigettarsi l’atto d’impugnazione. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Isola di Procida; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata.

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