COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 21 gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 47. DE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 64 del 21 gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
47. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS SAN SOSSIO – GARA SCAMPIA / VIRTUS SAN SOSSIO
DEL 29.11.2009 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società reclamante, che aveva formulato rituale
richiesta di audizione, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, quanto all’opposizione
all’inibizione fino al 13.12.2009 (rilevata dalla documentazione agli atti), inflitta dal G.S.T. a carico del
dirigente, sig. Romano Gaetano, ad essa, non impugnabile, la società reclamante ha espressamente
rinunciato, all’atto della sua audizione presso questa C.D.T. Quanto, invece, alle sanzioni a carico dei
calciatori D’Ambrosio Gennaro e Giallaurito Arcangelo, questa C.D.T., preso atto che il direttore di gara ha
specificato di non aver subito alcun danno da parte dei due menzionati calciatori, ritiene di ridurre entrambe
le sanzioni a sei giornate di gara. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società reclamante, di ridurre la squalifica, a
carico dei calciatori D’Ambrosio Gennaro e Giallaurito Arcangelo, a sei giornate di gara per ognuno
dei due; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.