COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 21 gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 50. DE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 64 del 21 gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
50. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FORINESE – GARA E. RENZULLI SAN MICHELE / FORINESE DEL
19.12.2009 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto della rinuncia, da parte della società reclamante,
all’audizione presso questa C.D.T., pur ritualmente richiesta, rileva la parziale fondatezza dell’atto di
impugnazione. Invero, dalla lettura accurata del reclamo proposto, nonché dal referto di gara, emerge che
le punizioni inflitte dal G.S.T., a carico dei calciatori Irollo Ivan, Venezia Antonio e De Filippis Gennaro, sulla
base di una valutazione obiettiva, sono da considerare commisurate per eccesso, in proporzione all’effettiva
gravità dei fatti commessi. Questa C.D.T., così riformando le impugnate decisioni, determina come segue le
squalifiche a carico dei nominati calciatori: Irollo Ivan, fino al 10.03.2010; Venezia Antonio, fino al
10.02.2010; De Filippis Gennaro, fino al 30.01.2010. Quanto alle impugnazioni delle inibizioni a carico del
dirigente, sig. Iannaccone Francois, e del massaggiatore, sig. Esposito Carmine, questa C.D.T. ritiene che
le relative sanzioni debbano essere confermate, in quanto commisurate con equità dal Giudice Sportivo di
prime cure. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società reclamante, di ridurre, come di
seguito specificato, le squalifiche a carico dei calciatori: Irollo Ivan, fino al 10.03.2010; Venezia
Antonio, fino al 10.02.2010; De Filippis Gennaro, fino al 30.01.2010; di confermare nel resto; nulla
dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.