COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 28 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 55. D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 67 del 28 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

55. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO RINASCITA FUORNI – GARA RINASCITA FUORNI / 3M OLIMPICA DEL 13.12.2009 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; preso preliminarmente atto della seconda assenza ingiustificata dell’arbitro e che, nella sua decisione del 21.12.2009, questa medesima C.D.T. aveva disposto lo stralcio relativo all’impugnazione della disputa a porte chiuse di una gara, rinviando alla riunione dell’11 e del 25.01.2010, previa riconvocazione ed audizione dell’arbitro, la decisione in ordine alla revoca dell’ammenda a carico della società reclamante; tanto premesso, questa C.D.T. osserva quanto segue: dagli atti risulta che alcuni calciatori della società reclamante, dopo la gara, inseguivano il direttore di gara fino alla porta dello spogliatoio, insieme a due persone che si accompagnavano a loro. Deve ritenersi che i due sconosciuti fossero tifosi della società Rinascita Fuorni, atteso che si accompagnavano ai quattro calciatori di detta società che inseguivano ed insultavano l’arbitro, mentre non erano presenti affatto calciatori della società avversaria (3M Olimpica). Ciò porta a ritenere che la responsabilità di tali fatti violenti sia ascrivibile alla società ospitante. Quanto all’obiezione che l’impianto che ha ospitato la gara non sia sotto la diretta gestione della società reclamante, essa è irrilevante. Alla società responsabile, infatti, vanno direttamente collegati i fatti descritti dettagliatamente nel referto arbitrale, indipendentemente dalla peraltro rarissima circostanza della gestione diretta dell’impianto sportivo. In ordine alla quantificazione dell’ammenda, questa C.D.T. ritiene di doverla commisurare in modo proporzionato all’effettiva gravità della vicenda in esame, riducendola ad euro 250,00. Infine, quanto all’assenza ingiustificata dell’arbitro alla seconda convocazione, questa Commissione rimette gli atti al Presidente del C.R. Campania per l’attivazione del deferimento alla Procura Federale della F.I.G.C. per gli eventuali provvedimenti disciplinari a suo carico. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre ad euro 250,00 la sanzione pecuniaria a carico della società reclamante; dispone la trasmissione degli atti al Presidente del C.R. Campania per l’attivazione del deferimento alla Procura Federale della F.I.G.C.; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

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