COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 28 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 56. D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 67 del 28 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
56. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BOSCHESE – GARA MOLINA CALCIO / BOSCHESE DEL 9.01.2010 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla lettura del reclamo proposto non si evince alcun elemento che possa confutare quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto di gara che è, per giurisprudenza sportiva, fonte privilegiata di prova. Per quel che concerne la commisurazione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, nei confronti del calciatore Matrone Massimiliano, essa appare – ad avviso di questa C.D.T. – proporzionata ed equa, rispetto alla gravità dei fatti addebitati al nominato calciatore. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo presentato dalla società reclamante; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Boschese.