COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 28 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 58. D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 67 del 28 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

58. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO GIUGLIANO LICOLA C5 – GARA SISLEY EBOLI / GIUGLIANO LICOLA C5 DEL 21.11.2009 – CALCIO A CINQUE SERIE C1

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; tanto premesso, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, in sede di audizione, su richiesta del legale della società ricorrente, è stata presa visione dell’allegata documentazione. In via generale, quanto riportato dal direttore di gara nel proprio referto è risultato esattamente relazionato. In particolare, gli arbitri sono stati avvicinati dai dirigenti e dai calciatori della società ricorrente, uno dei quali calciatori, non identificato perché privo della maglia, ha strattonato l’arbitro medesimo, tirandolo per la casacca. Tale episodio, indubbiamente da stigmatizzare, è tuttavia restato l’unico episodio particolarmente grave. Va altresì precisato però che dirigenti e calciatori, suoi compagni di squadra, lo allontanavano dal direttore di gara, facendo in modo che quest’ultimo potesse raggiungere gli spogliatoi senza altra turbativa. Tanto rilevato, si ritiene di ridurre le sanzioni inflitte dal Giudice di prime cure, secondo una valutazione equitativa, per tutti i calciatori attinti dalla sanzione, come segue: Scarpato Gaetano, fino al 31.03.2010; Sequino Giuseppe, fino al 24.02.2010; Rinaldi Antonio, fino al 28.01.2010; Rinaldi Fabio, fino al 26.02.2010; Camerlingo Vincenzo, da otto a sette giornate di gara. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società reclamante, di ridurre le squalifiche, a carico dei calciatori, come specificato nella parte motiva; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

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