COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 04 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 68 del 04 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

64. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CASATORI CALCIO – GARA CASATORI CALCIO / BOSCHESE DEL 24.01.2010 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione, motivato sulla base di una puntualizzazione obiettivamente rilevante, risultata corrispondente all’esatta interpretazione del testo del referto arbitrale. Invero, è emerso che, sebbene i calciatori Gagliardi Bruno Gerardo e Pignataro Biagio abbiano assunto, nei confronti dell’arbitro, un atteggiamento obiettivamente meritevole di censura e di adeguata sanzione, non può essere imputato loro un indebito tentativo di accedere nello spogliatoio del direttore di gara. Così doverosamente ridimensionato l’addebito, deve conseguenzialmente pronunciarsi per la riduzione, a due giornate, della sanzione disciplinare a carico dei nominati calciatori. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società reclamante, di ridurre la squalifica, a carico dei calciatori Gagliardi Bruno Gerardo e Pignataro Biagio, a due giornate di gara; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

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