COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 04 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 65.

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 68 del 04 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

65. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ALLENATORE MARCHESANO AGOSTINO – GARA REAL

FORMICOLA 2009 / PINETAMARE DEL 19.12.2009 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società reclamante, che aveva formulato rituale richiesta di audizione, audito l’arbitro a chiarimenti, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, dall’istruttoria espletata, non sono emersi elementi che possano confutare quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto di gara, successivamente confermato dallo stesso in sede di audizione, atti e dichiarazioni che, per giurisprudenza sportiva, configurano fonte privilegiata di prova. Per quel che concerne la commisurazione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, nei confronti dell’allenatore Marchesano Agostino, essa appare – ad avviso di questa C.D.T. – proporzionata ed equa, rispetto alla gravità dei fatti addebitati al nominato allenatore. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo presentato dal reclamante; dispone incamerarsi la tassa reclamo, versata dal ricorrente, sig. Agostino Marchesano, nella prescritta misura ridotta di euro 65,00.

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