COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 11 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 68. D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 70 del 11 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

68. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS GOTI ‘97 – GARA VIRTUS GOTI ‘97 / MONTESARCHIO

DEL 9.01.2010 – 1^ CAT.

La C.D.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità. Invero, la società ha spedito il

reclamo medesimo, a mezzo fax, in data 25.01.2010, non rispettando, quindi, il termine prescritto dall’art.

46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (settimo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato

Ufficiale). Nella fattispecie, la pubblicazione del menzionato Comunicato Ufficiale è avvenuta il 14.01.2010,

per cui il termine era fissato al 21.01.2010. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto

della società Virtus Goti ‘97.

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