COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 11 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 69. DEL
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 70 del 11 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
69. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CASAMARCIANO – GARA CASAMARCIANO / VISCIANO FIESTA
DEL 5.12.2009 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito l’arbitro a chiarimenti, rileva l’infondatezza dell’atto di
impugnazione. Invero, dall’escussione del direttore di gara, in data odierna, è emerso che erano venuti
meno i presupposti per il proseguimento della gara, né sussistevano le condizioni per tentare una ripresa
del gioco. Pertanto, ritenendo insindacabile il giudizio dell’arbitro sulla sussistenza o meno delle condizioni
innanzi specificate e preso atto, altresì, che nessun elemento probante è stato prodotto, a sostegno della
propria tesi difensiva, dalla società reclamante, ritiene di dover respingere il ricorso in esame. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società
Casamarciano.