COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 11 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 69. DEL

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 70 del 11 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

69. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CASAMARCIANO – GARA CASAMARCIANO / VISCIANO FIESTA

DEL 5.12.2009 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito l’arbitro a chiarimenti, rileva l’infondatezza dell’atto di

impugnazione. Invero, dall’escussione del direttore di gara, in data odierna, è emerso che erano venuti

meno i presupposti per il proseguimento della gara, né sussistevano le condizioni per tentare una ripresa

del gioco. Pertanto, ritenendo insindacabile il giudizio dell’arbitro sulla sussistenza o meno delle condizioni

innanzi specificate e preso atto, altresì, che nessun elemento probante è stato prodotto, a sostegno della

propria tesi difensiva, dalla società reclamante, ritiene di dover respingere il ricorso in esame. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società

Casamarciano.

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