COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 18 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 70. D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 72 del 18 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

70. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO NOLA – GARA ATLETICO NOLA / LIBERTAS STABIA

DEL 24.01.2010 – ECCELLENZA

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che, per la parte avente ad oggetto l’obbligo di disputa,

a porte chiuse, ed in campo neutro, di due gare ufficiali, l’impugnazione sia infondata, in ragione della

quantificazione equilibrata della sanzione, in rapporto alla gravità degli episodi verificatisi. Relativamente,

poi, all’impugnazione dell’ammenda a carico della società e dell’inibizione a carico del suo presidente, sig.

Luigi Giannatiempo, questa C.D.T. ritiene che esso sia parzialmente fondato. Invero, dalla lettura

complessiva degli atti relativi al procedimento, si evince che le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo

Territoriale vadano riformate. Si determina, di conseguenza, di ridurre la sanzione dell’inibizione, a carico

del sig. Luigi Giannatiempo, a tutto il 30.04.2010. In merito, poi, alla sanzione dell’ammenda, questa C.D.T.

giudica che i fatti accaduti prima e dopo la gara, ad opera dei tifosi locali, siano stati, per quel che concerne

la società, cne ne risponde oggettivamente, sanzionati mediante l’obbligo di disputa di due gare, in campo

neutro ed in assenza di pubblico, in relazione al quale obbligo la sanzione pecuniaria deve essere

considerata accessoria. Peraltro, in considerazione della già sottolineata gravità della vicenda, essa deve

risultare comunque afflittiva in misura adeguata, per cui viene rideterminata in euro 1.500,00. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre l’inibizione, a carico del dirigente Luigi

Giannatiempo, a tutto il 30.04.2010; di ridurre la sanzione dell’ammenda, a carico della società, ad

euro 1.500,00; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

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