COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 25 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 74. D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 74 del 25 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
74. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO RISTOR LETTERE – GARA REAL ATL. SAVOIA / RISTOR LETTERE
DEL 12.09.2009 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto. Invero, a riguardo del primo
punto del ricorso, si evidenzia la precisazione di cui alla pag. 1671 del C.U. n. 72 del 18.02.2010 del C.R.
Campania. Dalla richiamata nota si evince la non obbligatorietà del preannuncio di reclamo, peraltro in
conformità alle precedenti disposizioni che regolano la fattispecie, in materia di posizioni irregolari dei
calciatori. Quindi, deve giudicarsi ineccepibile l’interpretazione regolamentare del Giudice Sportivo
Territoriale. In relazione al secondo punto del reclamo, si rileva che l’atto impugnato è stato correttamente
inviato, a mezzo raccomandata postale (in corretto adempimento, dunque, dell’obbligo prescritto a carico
della società reclamante), all’indirizzo della società Ristor Lettere, depositato presso il Comitato Regionale
Campania. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo, confermando le decisioni del G.S.T.; dispone addebitarsi la tassa reclamo,
non versata, sul conto della società Ristor Lettere.