COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 25 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 7
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 74 del 25 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
78. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL PERDIFUMO 2008 – GARA REAL PERDIFUMO 2008 /SANMAURESE DEL 17.01.2010 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata, nella persona del suo rappresentante, la società,
che aveva presentato regolare richiesta di audizione, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione.
Invero, il calciatore della società reclamante, sig. Mondelli Giuseppe, ha commesso un fallo da tergo ed ha
attinto un calciatore avversario con un gesto antisportivo. Per tali motivi, questa Commissione ritiene che la
sanzione debba essere riformata in termini proporzionati alla reale entità dei fatti verificatisi, nel senso della
riduzione della squalifica a carico del menzionato calciatore. Parimenti si ritiene di poter ridurre la squalifica
al calciatore Ruocco Vito per essere stato sì presente ai fatti accaduti ma di non aver materialmente
aggredito i calciatori avversari perpetrato soprattutto da due sostenitori della società reclamante. Questa
Commissione ritiene che si possa ridurre la squalifica, inflitta a carico dell’assistente di parte, sig. Pisano
Raffaele, il quale è entrato nello spogliatoio dell’arbitro ed ha solo chiesto, concitatamente, quello che era
successo in campo. Infine, si è verificato l’invasione di campo di solo due sostenitori della società
reclamante per cui esistono i presupposti per la riduzione della squalifica del campo e relativa ammenda, a
carico della società. Tuttavia, tali sanzioni debbono essere riportate nei limiti equitativi e quindi suscettibili di
riduzione. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre le sanzioni, come di seguito specificato: a carico del
calciatore Mondelli Giuseppe, a tutto il 30.09.2010: a carico del calciatore Ruocco Vito, a tutto il
30.04.2010; a carico dell’assistente di parte, sig. Pisano Raffele, a tutto il 31.03.2010; la squalifica
del campo a tutto il 31.03.2010; l’ammenda ad euro 150,00; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.