COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 04 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 83. DELI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 76 del 04 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
83. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CONSORZIO MEDITERRANEO – GARA CONSORZIO
MEDITERRANEO / RISCATTO FRATTESE DEL 11.02.2010 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE
NAPOLI
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto. Invero, in via preliminare,
nessun dubbio può esservi in ordine all’individuazione del calciatore che si è reso protagonista della
condotta riferita dall’arbitro, riportata nel referto di gara in termini di assoluta certezza (con l’indicazione sia
dell’identità, sia del numero del calciatore, n. 5 Marino Giovanni). Di tal che, nonostante quanto sostenuto
nell’atto di reclamo, il provvedimento va confermato. Non può, altresì, trovare accoglimento – sempre in
considerazione della chiarezza delle puntualizzazioni, da parte dell’arbitro, in ordine alle quali questa C.D.T.
ha ritenuto di non poter e non dover disporre approfondimenti – la dichiarazione, resa da altro calciatore
della società reclamante, che ha assunto a proprio carico la responsabilità del gesto, con il che ipotizzando
che l’arbitro era incorso in un errore di persona. Con riferimento, poi, alla misura della sanzione, inflitta dal
Giudice Sportivo Territoriale, questa C.D.T. ritiene che essa sia conforme, sotto il profilo della
proporzionalità, alla gravità della condotta del calciatore. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo, prodotto dalla società reclamante; di confermare la sanzione della squalifica,
a carico del calciatore Marino Giovanni, per quattro giornate di gara; delibera addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società Consorzio Mediterraneo.