COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 dell’ 14/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO D
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 84 dell’ 14/1/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DURANTE VICE PRESIDENTE PRO TEMPORE DELL’ALMAS ROMA S.R.L. E DELLA SOCIETA’ ALMAS ROMA S.R.L.
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 3-11-2009 disponeva il deferimento alla Commissione Disciplinare Territoriale del Sig. Gennaro Durante, all’epoca dei fatti vice presidente della società Almas Roma s.r.l., per rispondere della violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS in relazione all’articolo 27 comma 1B lett.c) del Regolamento della LND e della società Almas Roma s.r.l. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 comma 1 CGS, per le violazioni ascritte al proprio dirigente. A sostegno deduceva l’Organo requirente che a seguito di un gravissimo incidente avvenuto in Roma il 2-2-2008 presso il campo S. Anna “B” nel corso della gara ALMAS - Cinecittà Bettini, valida per il campionato giovanissimi provinciali, decedeva il giovane calciatore Alessandro Bini, tesserato per la società Cinecittà Bettini. L’incidente si verificava in quanto il calciatore, nello spostarsi sul terreno di gioco guardando verso l’alto per seguire la traiettoria del pallone, urtava conto una struttura metallica fissa posta in prossimità della rete di recinzione. La struttura metallica fissa era costituita da un tubo metallico per inaffiamento del campo con un rubinetto a leva posto ad un’altezza di circa 1,50 mt dal suolo nella c.d. area di destinazione lato nord. La struttura si trovava ad una distanza dalla linea laterale di mt. 0,74 anziché ad 1,50 mt come previsto dal regolamento LND nell’articolo 27. Il campo in questione era stato omologato il 18-3-2005 dal fiduciario Sig. Sandro Silvestri ed all’epoca l’area per destinazione lato nord era stata attestata in mt. 1,80. La inosservanza delle misure regolamentari nella segnatura del campo da parte della società e la mancata predisposizione di accorgimenti atti a limitare la pericolosità di strutture fisse adiacenti al campo per destinazione, comportavano la responsabilità per la violazione ascrivibile ai soggetti dotati di poteri di rappresentanza e cioè il presidente, il vice presidente ed il segretario. Di questi, purtroppo, sia il Presidente Attilio Massolo che il Segretario Sergio Nicolai, risultavano prematuramente deceduti, e quindi il deferimento poteva essere operato solo nei confronti del vice presidente Durante. La società doveva rispondere direttamente per le violazioni ascritte ai propri tesserati.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.
Nella riunione fissata la Commissione Disciplinare disponeva preliminarmente lo stralcio della posizione della società Almas Roma s.r.l. in quanto si procedeva separatamente a seguito di applicazione di sanzione concordata tra le parti omologata dalla stessa Commissione ai sensi dell’articolo 23 CGS.
Produceva memoria difensiva il difensore del Durante che alla stessa si riportava totalmente illustrandola.
In sostanza il deferito contestava l’attribuzione di qualsiasi potere di rappresentanza della società Almas Roma s.r.l. . A tal fine produceva il foglio censimento della società ed una visura camerale, trattandosi di società di capitali.
La Procura Federale insisteva nell’atto di deferimento, ritenendo provata la responsabilità del deferito e, sull’eccezione di controparte, replicava che la responsabilità in ambito sportivo non si limita ai soggetti muniti della rappresentanza formale della società ma si estende ai rappresentanti sostanziali ed a tutti coloro che, per le mansioni ed i ruoli ricoperti in società, abbiano violato effettivamente le norme federali.
In conclusione richiedeva l’applicazione al deferito della sanzione dell’inibizione per anni cinque
La difesa con ampie argomentazioni richiedeva, per le motivazioni sopra dette, il proscioglimento.
Deve innanzitutto premettersi che i gravissimi fatti, per i quali la Commissione giudicante non può che associarsi ai sentimenti unanimi di cordoglio e di vicinanza nei confronti dei genitori, dei parenti e dei tesserati della società di appartenenza del giovane atleta così tragicamente scomparso, hanno trovato una analisi puntuale sia nel procedimento sportivo che in quello penale, i cui atti principali sono stati acquisiti nel presente giudizio, e non lasciano spazio ad incertezze ed interpretazioni di sorta.
E’ indiscutibile la dinamica, del tutto fortuita ed avulsa da qualsiasi contatto con altri calciatori, dell’urto del giovani Bini con la leva del rubinetto dell’impianto di irrigazione, così come è indiscutibile che tale urto fu causa unica e determinante, senza alcuna interruzione del nesso causale, del decesso.
E’ altrettanto indiscutibile, che tale ostacolo fisso fosse collocato a distanza non regolamentare dalla linea laterale.
Orbene, al di là delle tragiche conseguenze che, comunque, non possono certo essere dimenticate nell’analisi del caso, è evidente che la violazione degli obblighi di controllo e di verifica della regolarità del campo di gioco incomba in maniera determinante sulla società ospitante che, nella specie, era il gestore dell’impianto sportivo.
Così come non può sottacersi che la norma sul campo per destinazione sia posta innanzitutto a presidio dell’incolumità degli atleti, dei collaboratori dell’arbitro e dello stesso direttore di gara e non possa essere in nessun modo derogata proprio per il suo carattere generale ed universale previsto dal Regolamento della lega dilettanti.
Ciò posto l’unica questione che resta sul tappeto è quella dell’individuazione dei soggetti fisicamente responsabili ed, in tal senso, non può che condividersi, in senso generale, l’impostazione della Procura Federale che ha correttamente esteso l’indagine non solo ai soggetti legalmente responsabili e sui quali naturalmente non vi è questione, ma anche a quelli effettivamente responsabili; cioè a quei dirigenti che, per il ruolo ricoperto in società e per le mansioni effettivamente ricoperte, avevano il dovere di sovrintendere e controllare le attività di segnatura del terreno di gioco e di rispetto delle norme relative.
In tal senso non può invece condividersi l’impostazione pubblicistica data dalla difesa del deferito che, pur condivisibile e pregevolmente esposta per quanto attiene le norme sulla rappresentanza delle società di capitali, non possono essere assunte in un procedimento sportivo che non può e non deve arrestare l’analisi al rispetto formale delle leggi statuali ma deve scrutinare sul rispetto delle norme sportive che impongono precisi obblighi non solo ai rappresentanti legali ma a tutti i tesserati, siano essi calciatori, tecnici, dirigenti o collaboratori.
Nella specie la responsabilità del Durante è pienamente provata, non solo in funzione del ruolo dirigenziale svolto in società, comunque rilevante, ma per le effettive mansioni svolte al momento che erano quelle di presidente di fatto, stante la gravissima malattia del Presidente Massolo, e di dirigente apicale nella gestione più propriamente agonistico- sportiva, con funzioni quindi di controllo anche sulla gestione dell’impianto sportivo.
Responsabilità che il Durante condivideva con il Presidente e con il Segretario e, con ogni probabilità, anche con altri dirigenti che l’indagine non è riuscita pienamente ad individuare.
Provata la responsabilità si deve ora fissare la sanzione adeguata.
I fatti sono di straordinaria gravità e quindi la sanzione non può che essere altrettanto straordinaria.
Si può solo osservare, per adeguare la pena al fatto, che si tratta pur sempre di un fatto colposo e non doloso e che la responsabilità del Durante è concorrente con una pluralità di soggetti e non esclusiva.
Quindi appare conforme a Giustizia fissare la sanzione nei termini di cui al dispositivo, attenuati rispetto alla richiesta di applicazione della sanzione massima irrogabile ad un dirigente, per la presenza di queste circostanze concernenti l’elemento soggettivo che valgono ad attenuare leggermente la responsabilità.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di ritenere il Sig. Durante Gennaro all’epoca dei fatti vice presidente dell’Almas Roma SRL responsabile delle violazioni ascritte applicandogli la sanzione dell’inibizione per anni tre.
Le sanzioni irrogate decorrono dalla comunicazione del provvedimento agli interessati. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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