COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 93 del 11/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE RUSCITO MARCO E
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 93 del 11/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE RUSCITO MARCO E DEL SIG. MELEO ANDREA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E 21 COMMA 1 NOIF, DELLE SOCIETÀ ATLETICO ROCCASECCA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 2 C.G.S. E COMITATO CASSINO OVEST AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.
Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento davanti a questa Commissione Disciplinare a carico:
- del calciatore RUSCITO MARCO (attualmente tesserato con la Società S.S.D. SANTOPADRE) per essersi tesserato nella stagione sportiva 2008-2009 contemporaneamente per due diverse Società e pertanto rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. e art. 21 comma 1 delle NOIF.
- del Sig. MELEO ANDREA (all’epoca dei fatti Presidente della Società ATLETICO ROCCASECCA) per aver consentito l’inserimento del Sig. RUSCITO tra i Dirigenti della Società suddetta e pertanto rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. e art. 21 comma 1 NOIF;
- della Società COMITATO CASSINO OVEST (attualmente ASD REAL PIEDIMONTE S. GERMANO) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. e per le violazioni ascritte al RUSCITO MARCO - all’epoca dei fatti proprio tesserato.
- della Società ATLETICO ROCCASECCA (attualmente ASD ROCCASECCA T. SAN TOMMASO) per responsabilità diretta ed oggettiva ascrivibile al proprio Presidente e al proprio tesserato per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 e 2 C.G.S.
Il Presidente di questa Commissione ha fissato la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso comunicando la possibilità di presentare deduzioni a difesa ed essere ascoltati.
Alla predetta riunione è presente il solo collaboratore della Procura federale, mentre alcuno dei dirigenti è comparso, né sono pervenute deduzioni a discarico.
Il Rappresentante della Procura insistendo nell’atto di deferimento, afferma la responsabilità dei deferiti e, per l’effetto, formula le seguenti richieste:
- 2 mesi di squalifica a carico del calciatore RUSCITO MARCO, 1 mese di inibizione nei confronti del Sig. MELEO ANDREA, ammenda di € 750 a carico della Società REAL PIEDIMONTE S. GERMANO ed € 1.000 a carico della Società ROCCASECCA T. SAN TOMMASO.
Questa Commissione Disciplinare ha proceduto pertanto all’esame dell’intera documentazioni agli atti, dalla quale emergono pienamente confermate le violazioni di tutte le norme citate nel provvedimento di deferimento ed in particolare la partecipazione del RUSCITO quale calciatore alla gara COMITATO CASSINO OVEST – S. AMBROGIO CALCIO del 15.2.2009.
La responsabilità del Sig. MELEO ANDREA in qualità di Presidente dell’ATLETICO ROCCASECCA per aver consentito l’inserimento del RUSCITO tra i Dirigenti della propria Società, pur in presenza di tesseramento per altro sodalizio nonché della Società COMITATO CASSINO OVEST (attualmente REAL PIEDIMONTE S. GERMANO) e ATLETICO ROCCASECCA ( oggi ROCCASECCA T. SAN TOMMASO) rispettivamente per responsabilità oggettiva e per responsabilità diretta ed oggettiva.
Conseguentemente, giudicando fondate le richieste della procura, intendendo confermare “in toto” le medesime, questo Organo Giudicante
DELIBERA
Di infliggere al Sig. RUSCITO MARCO 2 mesi di squalifica;
di inibire per 1 mese il Sig. MELEO ANDREA;
di comminare alla Società ASD REAL PIEDIMONTE e ASD ROCCASECCA T. SAN TOMMASO l’ammenda rispettivamente di € 750 e € 1.000.
Si comunichi agli interessati, facendo presente che i provvedimenti di cui sopra, decorrono dal giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata A.R.
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