COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97  del 18/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI PRESIDENTI PROVARONI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 97  del 18/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI PRESIDENTI PROVARONI EMANUELE E FESTUCCIA DAVID PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.  E DELLA SOCIETÀ PRO CALCIO STUDENTESCA RIETI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.

La Procura Federale, con atto del 21.12.2009, ha disposto il deferimento dei Sigg.ri PROVARONI EMANUELE e FESTUCCIA DAVIDE, rispettivamente Presidente e co-Presidente e la Società PRO CALCIO STUDENTESCA per rispondere:

-  il Presidente PROVARONI ed il co-Presidente FESTUCCIA  per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione al C.U. n. 1 2008/2009 del Settore Giovanile Scolastico cap. 6 punto 3, lettera c), per essere venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità ed in particolare per aver organizzato un Torneo Giovanile di carattere provinciale senza previamente richiedere la necessaria autorizzazione al Comitato Regionale territorialmente competente;

-  la Società ASD PRO CALCIO STUDENTESCA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., delle violazioni ascritte ai propri Presidenti.

La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la escussione del deferimento, assegnando ai deferiti termine per il deposito delle memorie ed istanze difensive.

Alla riunione sono presenti il collaboratore della Procura e la Società rappresentata dal Sig. FESTUCCIA DAVID.

La Procura Federale afferma che i fatti risalgono alle giornate del 20 e 21 marzo 2008, in cui si è svolto il Torneo di Pasqua, denominato “pulcini giocano sotto l’uovo”, riservato alle Categorie Esordienti, Pulcini e Piccoli amici e che dalle indagini svolte  emerge chiara la non ottemperanza, da parte della Società deferita, dell’obbligo di avanzare preventiva richiesta di autorizzazione al Comitato Regionale competente, almeno 20 giorni prima della data di inizio del Torneo e altresì che alcuna richiesta, neppure tardiva, risulta essere giunta al C.R. Lazio.

Il Sig. FESTUCCIA, nel suo intervento e nella memoria al riguardo inviata, apertamente dichiara che all’epoca, la norma violata non era nota, ma afferma la assoluta buona fede della Società, dimostrata – a suo dire – da una comunicazione inviata alla Delegazione Provinciale di Rieti nonché dalla pubblicità data all’evento, con apposita locandina divulgativa. Continua richiedendo, per tali ragioni, la benevolenza della Commissione, precisando, altresì, che il Torneo si è svolto nel periodo pasquale, cioè durante la sosta dei Campionati e che pertanto non ha costituito alcun impedimento o sovrapposizione tali da influenzare l’aspetto tecnico delle manifestazioni o gli impegni scolastici dei calciatori e soprattutto che il  Torneo aveva il solo intento ludico – aggregativi, assolutamente da non valutarsi quale “provino” per i giovanissimi atleti.

Di contro, la Procura insiste per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e pertanto richiede € 400 di ammenda a carico della Società PRO CALCIO STUDENTESCA e n. 3 mesi di inibizione a carico dei Presidenti PROVARONI EMANUELE e FESTUCCIA DAVID.

Questa Commissione, stante l’evidenza delle violazioni ascritte, concorda con la tesi della Procura, reputando comunque che possano essere assumibili quelle argomentazioni addotte dalla Società che fanno riferimento alla buona fede, in considerazione che la stessa è comprovata dalla comunicazione  - solo formalmente non corretta – indirizzata dalla Società alla Delegazione Provinciale di Rieti.

Tale importante circostanza induce a valutare in termini meno gravi le violazioni ascritte e conseguentemente a attenuare lievemente le richieste della Procura.

Per quanto sopra, questo Organo Giudicante

DELIBERA

Di comminare l’ammenda di € 200 alla Società PRO CALCIO STUDENTESCA;

di inibire per mesi 1 i Sigg.ri PROVARONI EMANUELE e FESTUCCIA DAVIDE.

Si comunichi agli interessati, facendo presente che i provvedimenti di cui sopra decorrono dal giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata A.R.

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