COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97  del 18/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIA

  COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 97  del 18/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE TANZILLI DIEGO ATTUALMENTE TESSERATO CON L’A.C. ATINA

La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 27-11-2009 deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il calciatore Tanzilli Diego, attualmente tesserato per la A.C. Atina per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’articolo 1 del CGS per aver partecipato irregolarmente alla gara Appio Claudio – Real Piedimonte S.G. del 22-3-2009. A sostegno del deferimento l’Organo requirente adduceva che il Giudice Sportivo competente le aveva trasmesso gli atti relativi alla gara Appio Claudio Calcio – Real Piedimonte S.G. del 22-3-2009 del Campionato Allievi Regionali, nel decidere sul reclamo in merito alla regolarità della gara inoltrato dall’Appio Claudio. Il collaboratore della Procura, al termine delle indagini, aveva accertato che nella gara anzidetta la società Real Piedimonte aveva utilizzato un calciatore non identificato sotto le false generalità di Gabriele Iannetti, contraffacendone il cartellina. Nel corso delle indagini veniva ascoltato il calciatore Tanzilli Diego che rendeva al collaboratore dell’Ufficio piena confessione confermando di aver partecipato alla gara sotto le mentite spoglie dello Iannetti, benché in corso di squalifica. L’Organo requirente osservava infine che sia la società che il calciatore Iannetti, erano stati già sanzionati per l’illecito.

La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava al deferito termine per inoltrare deduzioni difensive.

Nella riunione il rappresentante della procura ed il calciatore, accompagnato dal genitore facevano richiesta di pena concordata ex art. 23 CGS con la sanzione finale di mesi 10 e giorni 20 di squalifica (sanzione base anni 2, ridotta ex art. 24 a mesi 16, ulteriormente ridotta per il rito a mesi 10 e giorni 20).

La Commissione Disciplinare, ritenuta corretta la quantificazione della pena ed applicabile il rito non essendovi motivi ostativi,

DELIBERA

Di applicare, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell’articolo 23 CGS, al calciatore Tanzilli Diego, attualmente tesserato con la A.C. Atina, la squalifica per mesi 10 e giorni 20.

La sanzione irrogata decorre dalla comunicazione all’interessato. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.

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