COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 100 dell’ 25/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 100 dell’ 25/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MASTRODONATO QUINTILIANO E DEL PRESIDENTE DELLA SOC COOP. VIS AURELIA FIORENTINO MARIO ENTRAMBI PER VIOLAZIONE DELL’ ART, 1. COMMA 1 DEL C.G.S. ED ART. 21 COMMA 1 DELLE N.O.I.F,DELLA SOC. GROTTE DI CASTRO PER VIOLAZIONE , A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, DELL’ ART. 4. COMMA 2 DEL CGS. E DELLA SOC. COOP VIS AURELIA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL CGS.
L’ incaricato della Procura Federale, sulla base della segnalazione pervenutagli in data 28. 04. 2009 dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, riguardante l’ irregolare partecipazione del calciatore Mastrodonato Quintiliano nella gara Monteromano Grotte di Castro dell’ 1.03. 2009, valevole per il campionato di prima categoria,effettuava le opportune indagini per verificare l’ esattezza della richiesta.
Il Collaboratore Federale accertava, dopo i rituali controlli, che il calciatore sopramenzionato ha in effetti
partecipato illegittimamente alla gara in questione, in quanto risultava tesserato, quale calciatore , per la Soc. Grotte di Castro e contemporaneamente , come dirigente per la soc. Coop Vis Aurelia , carica per la quale lo stesso successivamente, in data 4. 04. 2009, rassegnava le dimissioni.
Per tale motivo il Collaboratore della Procura, a conclusione delle indagini, ha inteso deferire i soggetti riportati in epigrafe per le violazioni alle norme regolamentari loro ascritte.
Alla riunione ritualmente fissata è presente il solo rappresentante della Procura Federale, mentre i deferiti Quintiliano e la Soc Coop. Vis Aurelia hanno fatto pervenire deduzioni a difesa, sostenendo il primo che si era tesserato, quale dirigente della soc. Coop Vis Aurelia perché il figliolo giocava per detta società. La società ovviamente dichiara di non essere stata a conoscenza di quanto avvenuto.
La procura Federale ha insistito per la responsabilità dei deferiti chiedendo 2 mesi di squalifica per il calciatore Mastrodonato Quintiliano, per aver disatteso il contenuto dell’ art. 1 comma 1 del CGS e dell’ art. 21 comma 1 delle NOIF, per essersi tesserato, nell’ arco della stessa stagione sportiva per due diverse società; 1 mese di inibizione per il presidente dell’epoca della soc. Coop Vis Aurelia Fiorentino Mario, per le stesse violazioni delle norme regolamentari ascritte al calciatore; l’ ammenda di Euro 750 alla soc. Grotte di Castro, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 4 comma 2 del CGS.;e l’ ammenda di Euro 1.000 alla Soc Coop Vis Aurelia, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’ art. 4 commi 1e 2 del CGS.
Questa Commissione di Disciplina Territoriale, dopo aver esaminato le carte in possesso, pur riconoscendo la responsabilità dei deferiti, in virtù della buona fede dei soggetti coinvolti, particolarmente per il Presidente della Società COOP VIS AURELIA e della Soc. GROTTE DI CASTRO, si ritiene di poter mitigare le sanzioni proposte dalla Procura Federale.
Detto ciò
DELIBERA
Di affermare la responsabilità dei deferiti e di squalificare per due mesi il calciatore Mastrodonato Quintiliano, di inibire per 15 giorni il presidente della Soc. Coop Vis Aurelia Fiorentini Mario, di comminare l’ ammenda di Euro 400 alla soc. Grotte di Castro e l’ ammenda di Euro 500 alla Soc. Coop Vis Aurelia.
Si comunichi agli interessati, facendo presente che i provvedimenti di cui sopra decorrono dal giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata A.R.
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