COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 dell’ 14/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASALATTICO 1980 AVVERSO I PROVVEDIME
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 84 dell’ 14/1/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASALATTICO 1980 AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 20 DEL 24.12.2009
(Gara: PIEDIMONTE S. GERMANO – CASALATTICO 1980 del 19.12.2009 – Campionato III Categoria Frosinone)
La Commissione Disciplinare
ritenuto, preliminarmente, che ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari a carico dirigenti e tecnici fino ad un mese;
visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società CASALATTICO 1980 eccepisce la illegittimità dei provvedimenti adottati, in quanto l’arbitro si dimostrava, fin dall’inizio, palesemente intimidito ed impaurito, perdendo il controllo della partita, consentendo in tal modo aggressioni verbali violente da parte di calciatori locali nei suoi confronti. Ed in tale circostanza veniva brutalmente colpito al volto, a gioco fermo, un calciatore della reclamante.
A questo punto l’allenatore della società reclamante chiedeva spiegazioni sulle decisioni che intendeva adottare ricevendo risposta di sospensione della gara. Il degenerare dell’incontro, a parere della Società reclamante, è stato causato esclusivamente dagli episodi di cui sopra. Pone in evidenzia la ricorrente che la dichiarazione del Dirigente CAMPAGNA PIERO è stata scritta a partita abbondantemente conclusa, dopo che l’arbitro aveva emesso il triplice fischio di chiusura, e non nell’immediatezza dei fatti.
Sostiene, in conclusione, la Società CASALATTICO che l’arbitro autonomamente ha deciso per la conclusione anticipata dell’incontro e non su loro richiesta.
Cita altri esempi di errori formali commessi dall’arbitro ed in conclusione chiede la ripetizione della gara, l’annullamento della sconfitta a tavolino e dell’inibizione al Dirigente CAMPAGNA PIERO fino al 22.1.2010.
Questa Commissione Disciplinare ha letto con particolare attenzione quanto riferisce l’arbitro nel proprio rapporto, che come più volte detto, prevale ai sensi dell’art. 35 del C.G.S. in caso di discordanza, rispetto a quanto evidenzia la ricorrente.
Infatti, dall’esame degli atti, appare in modo inequivocabile che la sospensione dell’incontro è stata richiesta dalla Società CASALATTICVO 1980 per gli episodi di violenza determinati da giocatori locali, che però non hanno costituito, a parere dell’arbitro, motivo per una fine anticipata della gara. Esiste, tra l’altro, apposita dichiarazione, rilasciata dal Dirigente CAMPAGNA PIERO, con la quale afferma che venivano a mancare le condizioni per poter riprendere il gioco.
Da tutto ciò premesso, appare evidente a questo Organo di Giustizia Sportiva che la volontà di non proseguire l’incontro è dipesa esclusivamente dalla Società CASALATTICO 1980 e che quindi non può essere addebitata alcuna responsabilità sulla questione al Direttore di gara.
Non sono pertanto in alcun modo assumibili le pur dettagliate rimostranze avanzate dalla ricorrente, e che pertanto le sanzioni comminate appaiono del tutto congrue rispetto a quanto accaduto in campo.
Da tutto ciò, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il ricorso relativamente all’inibizione a carico del Dirigente CAMPAGNA PIERO fino al 22.1.2010.
Di confermare “in toto” le decisioni assunte del Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale n. 20 del 24.12.2009.
La tassa reclamo va incamerata.
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