COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 89  del 28/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.P.D. CAERE AVVERSO IL PROVVEDIMEN

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 89  del 28/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.P.D. CAERE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 15.4.2010 A CARICO DEL DIRIGENTE LAURINI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 81 DELL’8.1.2010

(Gara: TESTA DI LEPRE – CAERE del 6.1.2010 – Campionato II Categoria)

La ricorrente, nel reclamo in titolo, richiede l’annullamento o la riduzione del provvedimento di inibizione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio Dirigente LAURINI MARCO.

Argomenta la reclamante che il LAURINI, al termine della gara, nello spogliatoio arbitrale, ha effettivamente avuto una vigorosa reazione verbale nei confronti del direttore di gara, reo – a suo dire – di affermazioni offensive nei riguardi del LAURINI stesso e della squadra, ma comunque di aver mantenuto modi civili e rispettosi, sin dall’inizio della discussione, allorquando cioè si era limitato a richiedere le motivazioni circa la mancata applicazione di un adeguato tempo di recupero oltre quello regolamentare.

In tale contesto – continua la Società – risultava fatale l’elemento della concitazione, per il quale tra il LAURINI, che gesticolava ampiamente, e l’arbitro che, da seduto, si alzava in piedi improvvisamente, si creava un contatto determinato dal braccio proteso del dirigente che attingeva con la mano accidentalmente la spalle dell’arbitro stesso.

Aggiunge, infine, la Società che anche la parte del provvedimento sanzionatorio, in cui si sostiene che l’arbitro, per abbandonare l’impianto, ha dovuto richiedere la forza pubblica, a causa delle minacce del LAURINI, non risponde alla realtà dell’accaduto. Si afferma al riguardo infatti che, in quella circostanza, alcun pericolo sussisteva in considerazione dell’assenza totale di giocatori, dirigenti e pubblico della A.P.D. CAERE e pertanto la presenza della forza pubblica, richiesta dall’arbitro stesso, è da ascrivere a sua eccessiva preoccupazione a fronte di inesistenti pericoli o minacce.

Questa Commissione ha conseguentemente effettuato una puntuale ricostruzione dei fatti, esaminando, con cura particolare, il referto dell’arbitro che, come noto, è fonte di prova privilegiata e degna di fede.

L’analisi condotta ha evidenziato che il gesto compiuto dal LAURINI, pur biasimevole e deplorevole, alla luce dell’eccessivo vigore anch’esso censurabile con cui ha inteso esprimere le proprie ragioni, possa essere ritenuto involontario o comunque non originato da intenti violenti tali da procurare danni fisici all’arbitro.

Per la qual cosa, si  giudica che l’episodio possa essere ricondotto entro limiti di minore gravità e conseguentemente, questa Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di accogliere il reclamo della Società A.P.D. CAERE e per l’effetto ridurre l’inibizione inflitta al Dirigente LAURINI MARCO dal 15.4.2010 al 15.3.2010.

La tassa reclamo va restituita.

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