COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 89  del 28/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONTE MERAVIGLIOSA AVVERSO IL PROVVEDIM

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 89  del 28/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONTE MERAVIGLIOSA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BANDIERA ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 84 DEL 14.1.2010

(Gara: SALINE – FONTE MERAVIGLIOSA del 10.1.2010 – Campionato II Categoria)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società FONTE MERAVIGLIOSA pone in evidenza che il calciatore BANDIERA ALESSIO, appena sostituito, si trovava in panchina quando, a seguito di un episodio contestato, dalla panchina stessa è stata rivolta una grave offesa al Direttore di gara, il quale identificava il colpevole nel BANDIERA, anziché nel calciatore GIULIANI PIERO MARIA. Chiede la ricorrente che vengano ascoltati gli altri componenti della panchina perché possano sconfessare quanto refertato dall’arbitro.

Questa Commissione Disciplinare, preliminarmente fa presente che le norme regolamentari non consentono in questa sede  la deposizione di testimoni e che, comunque, l’arbitro nel proprio rapporto, che è da considerarsi fonte primaria di prova, ha individuato nel calciatore BANDIERA ALESSIO, l’autore di colui che gli ha rivolto la grave espressione di natura razzista.

L’art. 11 del C.G.S. al comma 2 prevede, per casi simili a quelli indicati sopra, la squalifica per almeno 5 giornate di gara e che, pertanto la sanzione  irrogata è del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto nella circostanza dal calciatore BANDIERA ALESSIO.

Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso in argomento confermando, per l’effetto, la squalifica di 5 gare a carico del calciatore BANDIERA ALESSIO.

La tassa reclamo si incamera.

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