COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 91 del 04/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ AUSONIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO D
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 91 del 04/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ AUSONIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 A CARICO DEL CALCIATORE ACETO ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 84 DEL 14.1.2010
(Gara: AUSONIA – S.AMBROGIO del 10.1.2010 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in piegrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
con il reclamo in oggetto, la Società AUSONIA ha contestato la decisione con la quale il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato con la squalifica fino al 30.6.2011 il calcaitore ACETO ANDREA, responsabile di aver colpito l’arbitro con una ginocchiata ad una gamba ed avergli lanciato contro, a fine gara, un sasso senza colpirlo, dopo averlo fatto oggetto di minacce.
La ricorrente sostiene che durante la gara, non ci sarebbe stato alcun contatto fisico tra il calciatore ACETO e l’arbitro e che alla fine dell’incontro lo stesso giocatore, trovandosi nel proprio spogliatoio, non avrebbe assolutamente lanciato il sasso contro l’arbitro stesso il quale, comunque, non sarebbe stato nelle condizioni di individuare l’autore del gesto, data l’incombente oscurità sull’impianto sportivo.
Gli assunti della reclamante sono totalmente contraddetti dal contenuto del referto di gara che, è bene ricordare, costituisce fonte privilegiata di prova; dalla lettura del citato rapporto emerge chiaramente, infatti, la dinamica dei due episodi (ginocchiata e lancio del sasso) di cui è stato protagonista l’ACETO, descritti dettagliatamente dal Direttore di gara e rappresentata puntualmente dal primo giudice.
Si ritiene altresì congrua la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure, tenuto conto dell’alta censurabilità dei due episodi considerati in un complesso di manifesta violenza e pervasività, ancorchè senza conseguenze per l’arbitro.
Tutto quanto sopra premesso, vista l’inattendibilità delle doglianze della ricorrente, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società AUSONIA e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.