COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 91 del 04/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN MICHELE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO D
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 91 del 04/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN MICHELE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PALLUZZI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 86 DEL 21.1.2010
(Gara: HERMADA – SAN MICHELE del 17.1.2010 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
ritenuto che alla luce della precisa descrizione del fatto quale riportato nel referto arbitrale non può riconoscersi a quanto dedotto dalla reclamante;
ritenuta, pertanto, adeguata ed anzi appena congrua la sanzione inflitta al calciatore PALLUZZI dal Giudice Sportivo, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento e per l’effetto conferma la squalifica per 3 gare a carico del calciatore PALLUZZI FABIO.
La tassa reclamo va incamerata.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 91 del 04/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN MICHELE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO D"