COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 91 del 04/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA VIRTUS OSTIA C5 AVVERSO LE DECISIONI DI PERDITA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 91 del 04/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA VIRTUS OSTIA C5 AVVERSO LE DECISIONI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA SOCIETA’ E SQUALIFICA FINO AL 30.9.2010 A CARICO DEL CALCIATORE PARRINI EMANUELE ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA IN MERITO ALLA GARA L’ARCA DI ZIO BENNY ONLUS – VIRTUS OSTIA C5 CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D DEL 18-12-2009 ROMA
La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe;
udito l’Arbitro in sede di supplemento;
rilevato che l’assunto della reclamante che il calciatore Fabio Di Mascio fosse stato espulso quando non era in campo ma in panchina e quindi la società non fosse rimasta in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo non trova riscontro negli atti ufficiali e nelle ulteriori precisazioni del direttore di gara, rese in sede di audizione diretta, che ha invece precisato che i calciatori espulsi pressoché contemporaneamente erano tutti al momento in campo;
rilevato altresì che il direttore di gara ha precisato di aver omesso di indicare la terza espulsione nella copia della lista consegnata ai dirigenti della reclamante in quanto temeva la reazione violenta dei tesserati della stessa società per il clima acceso presente in quel momento;
ritenuto comunque che l’eventuale omissione di calciatori espulsi od ammoniti nel rapportino non vale a smentire il referto di gara, unica fonte certa e privilegiata di prova;
per quanto riguarda la sanzione inflitta al calciatore PARRINI EMANUELE, questa Commissione è dell’avviso che la stessa possa essere ricondotta entro limiti di minore gravità stante che l’arbitro stesso in sede di audizione, ha precisato che il calciatore, in segno di reazione per l’espulsione di un suo compagno di squadra, reagiva spingendo con entrambe le mani sul petto l’arbitro, minacciandolo e insultandolo. Si ritiene in conseguenza di tali considerazioni che, come già detto, la squalifica del PARRINI possa essere lievemente ricondotta, tenuto conto anche di alcune osservazioni fornite dalla reclamante, trattandosi solamente di un acceso diverbio ed i un avvicinamento fisico che, comunque, non ha provocato particolari danni all’arbitro stesso.
Non si ravvisa, invece, margine di accoglimento per la riduzione dell’ammenda, ritenendo la stessa congrua, in considerazione del grave comportamento tenuto dai sostenitori nei confronti dell’arbitro.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di confermare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 a carico della Società VIRTUS OSTIA C5 nonché l’ammenda di € 200 a carico della stessa.
Di ridurre la squalifica del calciatore PARRINI EMANUELE dal 30.9.2010 al 30.6.2010.
La tassa reclamo si restituisce.
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