COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 93 del 11/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR CISTERNA AVVERSO IL PROVVEDIMENT
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 93 del 11/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR CISTERNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 1.000 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 86 DEL 21.1.2010
(Gara: VIGOR CISTERNA – ANZIOLAVINIO del 17.1.2010 – Campionato di Eccellenza)
LA Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società VIGOR CISTERNA ha eccepito la decisione con la quale il Giudice Sportivo Territoriale le ha comminato l’ammenda di € 1.000, assumendo che gli episodi addebitati alla propria tifoseria (lancio di petardi – offese alle Forze dell’Ordine) sono stati esclusivamente responsabili i sostenitori della squadra avversaria.
A tal riguardo, la reclamante precisa che i propri tifosi erano posizionati in una zona esattamente opposta a quella dove si trovavano i sostenitori della Società Anziolavinio e deduce che i commissari di campo presenti si sono probabilmente confusi circa la collocazione delle due tifoserie.
La medesima Società conclude chiedendo l’annullamento o quanto meno la riduzione dell’ammenda.
Sono stati esaminati attentamente i rapporti dei tre Commissari di campo, dai quali emerge con puntuale chiarezza che i Rappresentanti delle Forze dell’Ordine presenti sono stati fatti oggetto di offese e di scherno, oltre che dai sostenitori dell’Anziolavinio, anche da quelli del Virtus Cisterna, per cui non sono assumibili i motivi del gravame riguardo a tale aspetto.
Dai citati rapporti risulta, peraltro, che i tifosi della Società VIRTUS CISTERNA hanno fatto esplodere solo un petardo, a fronte di numerosi altri lanciati dal sostenitori della squadra avversaria.
Sotto tale profilo, quindi, la pena pecuniaria va ridimensionata, ferme restando tutte le altre motivazioni coerentemente espresse dal primo giudice.
Tanto premesso, considerate sia pure in minima parte assumibili le doglianze della reclamante, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società VIRTUS CISTERNA e, per l’effetto, di ridurre l’ammenda comminata da € 1.000 ad € 800.
La tassa reclamo va restituita.
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