COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97  del 18/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL ROCCASECCA AVVERSO IL PROVVEDIMEN

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 97  del 18/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL ROCCASECCA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 7.5.2010 A CARICO DEL CALCIATORE BRUNI ROCCO E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ANTONELLI ROCCO ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C. U.  N. 30 DELL’11.2.2010

(Gara: REAL ROCCASECCA – PRO CALCIO AUSONIA del 6.2.2010 – Campionato III Categoria Frosinone)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società REAL ROCCASECCA lamenta l’ eccessività delle sanzioni comminate ai calciatori indicati in epigrafe, precisando che BRUNI ROCCO veniva espulso dall’arbitro senza un valido motivo, provocando con ciò l’ira del calciatore che usciva dal campo, rivolgendo una sola espressione offensiva all’indirizzo dell’arbitro stesso. Per quanto riguarda poi il calciatore ANTONELLI ROCCO ANDREA la reclamante fa presente che il calciatore si trovava in panchina con il massaggiatore a medicarsi una contusione al ginocchio, e che non avrebbe avuto alcun atteggiamento offensivo  nei confronti del Direttore di gara. Per tale motivo chiede la Società REAL ROCCASECCA l’annullamento delle sanzioni inflitte ai loro calciatori.

Questa Commissione Disciplinare Territoriale, dopo aver letto il referto dell’arbitro, si è resa conto che le argomentazioni poste in essere dalla reclamante  non sono nemmeno parzialmente assumibili.

Infatti l’arbitro nel proprio rapporto che, come detto più volte, è da considerarsi in caso di discordanza fonte primaria e unica di prova, ha espressamente riportato  che il calciatore BRUNI ROCCO alla notifica dell’espulsione lo ingiuriava gravemente e ripetutamente, dopodiché lo avvicinava per stringergli la mano scuotendogliela con forza; mentre il calciatore ANTONELLI ROCCO ANDREA, a fine gara, lo insultava gravemente e ripetutamente,

Appare quindi chiaro a questo Organo di Giustizia Sportiva che non esistono margini di  accoglimento del presente reclamo.

Detto ciò, questa Commissione

DELIBERA

Di respingere il reclamo in argomento confermando le decisioni adottate dal giudice sportivo.

La tassa reclamo va incamerata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it