COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 18/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ AURORA VODICE SPORT CLUB AVVERS
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 97 del 18/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ AURORA VODICE SPORT CLUB AVVERSO IL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 89 DEL 28.1.2010
(Gara: CALCIO SABAUDIA – AURORA VODICE SPORT CLUB del 10.1.2010 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata la quale ribadisce quanto riportato nel reclamo originario in cui sostiene l’irregolare partecipazione alla gara del calciatore CASCHERA MARCO, in quanto espulso nella precedente gara del 6.1.2010 BELLA FARNIA – CALCIO SABAUDIA, avrebbe dovuto scontare la squalifica nella gara oggetto del presente reclamo. A sostegno di quanto sopra, la ricorrente allega DVD della gara in questione;
esaminato il filmato, sembrerebbe che il citato calciatore sia stato allontanato dal direttore di gara.
Sentito l’arbitro, il quale ha confermato che il calciatore CASCHERA è stato, nel corso della gara, soltanto ammonito e non espulso.
Per quanto sopra, questa Commissione Disciplinare ritiene opportuno al fine di approfondire e perseguire una esatta ricostruzione dei fatti, di inviare gli atti alla Procura Federale, unitamente al DVD affinchè, con idonei strumenti tecnici si possa addivenire ad una compiuta definizione degli occorsi.
Detto cio’, questa Commissione
ORDINA
Di trasmettere gli atti della gara in epigrafe alla Procura Federale.
Nulla sulla tassa reclamo.