COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 100  dell’ 25/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTAMARINELLESE AVVERSO IL PROVVED

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 100  dell’ 25/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTAMARINELLESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.4.2010 A CARICO DEL CALCIATORE BAFFIONI ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 91 DEL 4.2.2010

(Gara: SANTAMARINELLESE – TRAGLIATELLA del 31.1.2010 – Campionato II Categoria)

LA Società SANTAMARINELLESE, con il reclamo in titolo, si è lamentata circa la sanzione inflitta al proprio calciatore BAFFIONI ROBERTO dal Giudice Sportivo Territoriale, stimandola sproporzionata in rapporto al comportamento del giocatore stesso.

A tal proposito, la reclamante sostiene che il BAFFIONI, correttamente espulso per cumulo di ammonizioni, si sarebbe limitato  a reiterare proteste verso l’arbitro, non seguite da parole o atti lesivi nei confronti del Direttore di gara.

La stessa Società chiede, quindi, una riduzione della squalifica.

L’assunto della ricorrente è, però, in netta contraddizione con il contenuto del referto di gara, nel quale si legge che dopo l’espulsione il citato calciatore ha spinto l’arbitro facendolo indietreggiare ed è poi stato allontanato dai compagni.

Questo Organo di Giustizia Sportiva, pur deprecando fortemente il gesto del BAFFIONI che va represso anche in ragione di analoghi comportamenti di tesserati purtroppo assai ricorrenti, è del parere che la squalifica possa essere ridimensionata, trattandosi, in sostanza, di una censurabile ed invasiva protesta di reazione immediata nei riguardi dell’arbitro, senza intendimenti di vera e propria violenza.

Tanto premesso, in accoglimento dell’istanza della ricorrente, questa Commissione

DELIBERA

Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società SANTAMARINELLESE e, quindi, di ridurre la squalifica al calciatore BAFFIONI ROBERTO dal 15.4.2010 al 15.3.2010.

La tassa reclamo va restituita.

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