COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 104  dell’ 04/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA S.S. RIPI 1966 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUD

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 104  dell’ 04/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA S.S. RIPI 1966 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CON C.U. N. 27 DEL 28/01/2010 CON CUI SONO STATE IRROGATE ,RELATIVAMENTE ALLA GARA DEL 12/12/2009 - VIS SORA RIPI 1966, A CARICO DELLA STESSA, E 100.00 DI AMMENDA E L'OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI SUBITI DALL'AUTOVETTURA DELL'ARBITRO,SE RICHIESTI E DOCUMENTATI.

La Società reclamante si oppone alle decisioni citate in titolo, affermando, in primo luogo, di aver sempre coltivato i valori fondamentali dello sport, specie per quel che concerne il rispetto dell'uomo in genere. Aggiunge altresì che - qualora anche un proprio tesserato avesse voluto infrangere tali direttive societarie - reputa comunque inspiegabile che questi potesse individuare con precisione un'auto all'interno di un parcheggio pubblico, pieno e incustodito e pertanto ritiene piuttosto che il danno all'autovettura sia stato procurato da un atto vandalico occasionale, stante peraltro la mancanza di prove e testimoni al riguardo.

Questa Commissione, in premessa, intende evidenziare di aver già precedentemente esaminato detta vicenda, a seguito del reclamo, a suo tempo, avanzato dalla Società Vis Sora (società ospitante) in considerazione del fatto che il G.S. della Delegazione Provinciale di Frosinone aveva inflitto alla suddetta analoghe sanzioni (E 100.00 di ammenda e obbligo di risarcimento dei danni subiti dall'autovettura dell'arbitro). Come noto, con C.U. n. 26 del 21/01/2010, questo Organo definì l'esame di cui sopra, non soltanto revocando tali decisioni ma altresì rimettendo gli atti al giudice di primo grado per l'adozione dei provvedimenti del caso nei confronti della Società Ripi 1966 ora impugnati

Difatti il giudizio che scaturì fu la risultanza  di un'attenta ricostruzione degli eventi ,in base alla quale emerse che la Società Vis Sora - stante l'andamento della gara nella quale aveva subito soltanto una ammonizione e usufruito di un calcio di rigore - non aveva avuto alcun motivo di contestazione circa la direzione di gara. Inoltre dai documenti di gara,era risultato che la Società medesima non era a conoscenza di quale e dove fosse stata parcheggiata l'autovettura dell'arbitro, visto che quest'ultimo non aveva consegnato le chiavi né aveva dato altre indicazioni al riguardo. Peraltro anche l'arbitro stesso,interpellato nuovamente per l'occasione,giudicò inverosimile l'ipotesi che il danneggiamento potesse essere attribuibile ai tifosi del Vis Sora.

Pertanto la Società Vis Sora fu dichiarata estranea agli addebiti ascritti.

Di contro, contestualmente,fu affermato che validi motivi di contestazione potevano essere addotti dai sostenitori della Società Ripi 1966, alla luce del fatto che la stessa aveva subito un calcio di rigore  e ben due espulsioni,circostanze che già ,nel corso della gara,avevano generato vibranti proteste da parte dei medesimi. Esaurita tale premessa, va sottolineato che questa Commissione, nonostante le responsabilità già accertate a carico della Società ora ricorrente , ha inteso comunque riesaminare l'intera vicenda, concludendo che, anche dall'analisi dei contenuti del ricorso in argomento, non emergono sostanziali elementi di novità rispetto alla precedente ricostruzione degli accadimenti, tali da poter consentire la rimodulazione delle sanzioni inflitte.

Per quanto precede, questo Organo giudicante 

  DELIBERA

di respingere il ricorso della Società S.S. Ripi 1966 confermando i provvedimenti adottati dal G.S. della Delegazione Provinciale di Frosinone con C.U. numero 27 del 28/01/2010.

La tassa va incamerata.

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