COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 104 dell’ 04/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD QUERCE FONDI AVVERSO IL PROVVEDI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 104 dell’ 04/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD QUERCE FONDI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C. U. N. 28 DEL 4.02. 2010
( GARA QUERCE FONDI / AMATORI CIRCEO DEL 10. 01 2010. CAMPIONATO DI 3 CATEGORIA LT )
La Commissione Disciplinare Territoriale, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo proposto dalla società Querce Fondi, nonché le controdeduzioni avanzate dalla società Amatori Circeo, pone in evidenza che la società reclamante si duole della ingiustizia della decisione impugnata, che aveva disposto la perdita della gara in epigrafe. Infatti a dire della reclamante, contrariamente a quanto sostenuto dalla società Amatori Circeo, il guasto che avrebbe colpito l’ impianto di illuminazione artificiale sarebbe stato dovuto a causa di forza maggiore e non sarebbe stato prevedibile.
La società Amatori Circeo nelle controdeduzioni inviate eccepisce preliminarmente che lo scritto difensivo della società Querce Fondi, appare essere solamente una memoria contro deduttiva e non un atto di impugnazione, elencando una serie di motivi, tra i quali, che non viene chiesto l’ annullamento della decisione presa dal Giudice Sportivo; il mancato invio delle controdeduzioni al Giudice Sportivo di primo grado e che , ai sensi dell’ art. 38 comma 1 del CGS avrebbe dovuto inviare la dichiarazione con la quale si preannunciava reclamo all’ organo competente, entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intendeva impugnare, per cui chiede l’ improcedibilità dell’ azione. Nel merito poi la società Amatori Circeo precisa che nessun tecnico è stato chiamato dalla società ospitante, tanto che l’ arbitro stesso si limitava ad annotare sul referto di gara il mancato funzionamento dell’ impianto per le piogge torrenziali cadute nei giorni precedenti la gara. La società Amatori Circeo pone anche in evidenza che il giorno precedente nella gara del campionato Juniores Provinciale ( Rinascita Fondi/ Monte San Biagio ), detto incontro veniva sospeso, durante il primo tempo, a causa del malfunzionamento dell’ impianto di illuminazione. La società Querce Fondi avrebbe dovuto, quindi, provvedere ad eliminare il guasto sin da quel momento e nel caso non vi fosse riuscita , avvertire il Comitato provinciale e chiedere il rinvio della gara. Infine sottolinea la società Amatori Circeo che i documenti prodotti dalla squadra di casa sono stati redatti a notevole distanza di tempo e solo a seguito del ricorso presentato.
In considerazione di tutto ciò chiede la società Amatori Circeo, in via preliminare l’ inammissibilità del ricorso per i motivi sopra riportati, ed in via subordinata il rigetto delle richieste avversarie, risultanti infondate
La reclamante Società Querce Fondi nel proprio ricorso fa presente che il giorno della gara il custode del campo notava alle ore 17,00 ( un’ora prima dell’ inizio dell’ incontro ) il guasto all’ impianto di illuminazione per cui chiamava immediatamente la società responsabile della manutenzione dell’ impianto ed alle ore 17,30 interveniva il tecnico il quale accertava il guasto, con l’ impossibilità di intervenire per una immediata riparazione. A conferma di ciò la soc. Le Querce Fondi trasmette una nota della ditta incaricata della manutenzione in data 19. 01. 2010 e una lettera del Comune di Fondi dell’ 8. 02 2010, per cui non si ritiene responsabile oggettivamente dell’ accaduto, per cui chiede la ripetizione dell’ incontro.
Questa Commissione ha vagliato attentamente i due aspetti della situazione e preliminarmente fa presente che non esistono motivi di inammissibilità al ricorso avanzato dalla ricorrente, in quanto è stato presentato nell’ osservanza del Titolo VI ( Disciplina Sportiva in ambito regionale ) art. 46 comma 4 del CGS che stabilisce “ i ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale…”
Appaiono invece fondate, a parere di questa commissione, le altre osservazioni formulate relativamente al mancato immediato intervento per la riparazione del guasto, che sarebbe potuto già avvenire il giorno precedente la gara Anche l’ arbitro nel proprio rapporto non menziona l’ intervento di un tecnico per la valutazione del guasto e che i documenti prodotti risultano essere stati emessi in tempi abbondantemente lontani dalla data di effettuazione dell’ incontro.
Tutte queste considerazioni fanno ritenere a questo Organo di Giustizia Sportiva che il reclamo avanzato dalla società Querce Fondi debba essere rigettato.
Conseguentemente
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo si incamera.
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