COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 25/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Insubria Calcio Ca
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 25/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Insubria Calcio Camp. All.Reg. Gir. A
Gara Vergiatese/Insubria del 31/01/2010
CU n. 29 del CRL datato 04/02/2010
La società INSUBRIA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Dario JONGERIUS per 3 GARE, lamentando che il proprio tesserato avrebbe colpito involontariamente con un calcio un avversario durante una azione di gioco nel tentativo di sottrargli il pallone, precisando che non vi sarebbe stata violenza nell’intervento.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dall’esame del referto arbitrale si evince che il calciatore sanzionato colpiva volontariamente un avversario e per tale comportamento non regolamentare veniva espulso al 32’ del 2° T.
Tale documento rappresenta fonte privilegiata di prova, ne consegue che le argomentazioni della ricorrente costituiscono mere allegazioni di parte prive di alcun riscontro probatorio. Pertanto, la sanzione inflitta al JONGERIUS appare conforme al caso e dunque merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.