COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 25/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Doverese Camp. Femm
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 25/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società GS Doverese Camp. Femminile Serie D
Gara Doverese/Agrate del 31.01.2010
CU n. 29 del CRL datato 04/02/2010
La società DOVERESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, lamentando che nessuna norma impone alle società di possedere materiale diverso dal gesso bianco per tracciare le linee del terreno di gioco e che, pertanto, l’impossibilità di disputare la gara in oggetto non può essere ricondotta a un suo comportamento colposo.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: le argomentazioni svolte dalla reclamante appaiono pienamente condivisibili, oltre che per ragioni di giustizia sostanziale, in quanto non è ravvisabile nell’ordinamento Federale alcuna norma che imponga alle società di tenere materiale diverso dal gesso bianco o idropittura bianca, per tracciare le linee del terreno di gioco. Si ritiene, pertanto, che alla società reclamante, non possa essere attribuita la responsabilità per l’impossibilità di disputare la gara in questione.
Tanto premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo proposto e in riforma della delibera impugnata, Questa Commissione
DISPONE
la gara tra DOVERESE e AGRATE che avrebbe dovuto tenersi il 31.01.2010 venga disputata e manda al CRL per i relativi incombenti. Nessuna Tassa è dovuta.